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Informativa sulle erogazioni pubbliche: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

Il DL “Crescita” (DL n. 34 del 30.04.2019), stabilisce che devono essere pubblicati gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio (cioè soltanto ove esistente).

La norma stabilisce, poi, che i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (come le società di persone SNC, SAS, SS e le ditte individuali) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO per le erogazioni incassate nell’anno precedente (ovvero entro il 30/06/2020 per le erogazioni incassate nel 2019).

Per quanto attiene alla provenienza delle erogazioni oggetto di pubblicazione, gli obblighi di pubblicazione riguardano i vantaggi/contributi/sovvenzioni/aiuti/sussidi ricevuti dai seguenti soggetti:

  • le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 33/2013;
  • le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, incluse le quotate, e le loro partecipate (come, ad esempio, il GSE Spa – si segnala che anche i contributi ricevuti [importi superiori a € 10.000] dal GSE devono essere pubblicati);
  • le società in partecipazione pubblica, comprese le quotate, e le società da loro partecipate.

L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove “l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti ed incassati dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

Le imprese dovranno esporre in nota integrativa o sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti elementi:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data/e di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

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tel. +39.0171.451111 – e-mail fiscale@confartcn.com

(costo del servizio € 50 + iva – fatturato dalla scrivente entro il 31/07).