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Indicazioni per le imprese del settore edile nell’ambito dell’emergenza COVID-19

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per le imprese del settore edile, alla luce dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 emanati nell’ambito del contrasto e del contenimento del COVID-19. Innanzitutto, si evidenzia che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio nazionale, come per altri settori specificatamente indicati nel Decreto.

In precedenza, il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, su tutto il territorio nazionale, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non si rendono necessarie specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per tali attività, che potranno essere giustificati mediante elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze di lavoro.

Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli operatori negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione sulla scorta dello specifico documento-tipo emanato dal Ministro dell’Interno, che potrà essere resa anche seduta stante agli agenti adibiti a tali controlli che ne sono in possesso.

Il DPCM 11 marzo 2020 raccomanda a coloro che svolgono attività produttive:
di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– la sospensione dei reparti non essenziali alla produzione;
– l’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con l’adozione di dispositivi di protezione individuale;
– l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine ammortizzatori sociali.

Ove possibile, sia per quanto concerne gli appalti pubblici che i lavori privati, e nel caso in cui il proseguire dell’attività possa comportare un mancato rispetto delle misure imposte, si suggerisce di presentare alla Stazione Appaltante, al Comune o al Committente una comunicazione via PEC finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori oppure sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione) e richiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri di urbanizzazione.

Si richiamano inoltre le seguenti misure introdotte in ambito fiscale, applicabili sull’intero territorio nazionale, che attualmente riguardano i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata posticipati al 30 settembre 2020, gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta, stabilite dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019), rinviati al 15 febbraio 2021 e la sospensione dei procedimenti giudiziari civili e penali, salvo specifiche eccezioni, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni tributarie, eventualmente prorogabile sino al 31 maggio 2020, su decisione dei capi degli uffici giudiziari (art.2, co.2 lett.g e co.11).

In seguito alla sottoscrizione dell’Accordo per il credito 2019, da parte delle Associazioni di rappresentanza delle imprese in data 6 marzo 2020, è prevista l’estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale dei finanziamenti, in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e la richiesta di ampliare l’operatività del fondo di garanzia per le PMI per mitigare le perdite economiche subite.

Si ricorda infine che il DPR 120/17, riguardante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, prevede, al termine dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo – DAU ai sensi dell’art.7. Il termine perentorio di presentazione è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell’opera) e può essere oggetto di istanza di proroga da presentarsi prima della sua scadenza. Suddetto termine può essere prorogato per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17), ma se la proroga non dovesse essere concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.

In relazione alla possibile evoluzione della situazione generale, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce delle novità che dovessero emergere per il settore edile.