Incarico di terzo responsabile nelle centrali termiche

Alcuni associati del settore manutenzione impianti termici hanno segnalato ai nostri uffici che un’interpretazione molto letterale del Dm 22-11-2012 aveva convinto amministratori di condominio e clienti a disdettare i contratti di “terzo responsabile” alle imprese individuali e alle società di persone (Snc, Sas).
Tale orientamento interpretativo, che limitava la possibilità di assumere l’incarico di “terzo responsabile” per le centrali termiche solo alle Srl o alle Spa, avrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi in un periodo già molto difficile per altre note cause.
Su interessamento della nostra sede provinciale, Confartigianato nazionale ha esaminato e approfondito l’argomento, arrivando alle seguenti conclusioni: premesso che un Decreto ministeriale è una norma che per il suo rango inferiore non può variare un Decreto legislativo come il 192 del 2005, che non limita alle sole Srl o Spa la possibilità di diventare “terzo responsabile”; premesso che il Decreto ministeriale 22-11-2012 letteralmente non stabilisce che possono essere Terzi responsabili “solo ed esclusivamente” i soggetti con personalità giuridica quali Srl e Spa; sul tema è opportuno richiamare come sulla definizione di “persona giuridica” sia già intervenuta la Corte di Cassazione che, in una sentenza di qualche anno fa (Cassazione penale, sez. III, sentenza 20.04.2011 n. 15657), ha specificato che “L’attività riconducibile all’impresa individuale ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica”. Una diversa interpretazione, secondo la Suprema Corte, avrebbe “inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che. per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate”.
Sulla base di quanto sopra riportato, Confartigianato ricava che dalla definizione di “Terzo Responsabile” di cui all’art.52 del Decreto 22-11-2012 non possono considerarsi escluse le imprese individuali o le società di persone (Snc e Sas), che possono pertanto legittimamente essere incaricate di svolgere il ruolo di terzo responsabile.
La tematica si presenta quindi ancora piuttosto complessa tant’è che il 26 novembre scorso è stato pubblicato su “Il Sole 24 Ore” un interpretazione secondo il quale la figura del “Terzo Responsabile” non potrà più essere svolta da una società di persone.
Si è quindi ritenuto opportuno intervenire con apposita lettera a firma del Rappresentante Provinciale nonchè Presidente Regionale Bruciatoristi Dario Fissore inoltrata alla Confartigianto Imprese nazionale chiedendo che si intervenga nuovamente con urgenza sia nei confronti de “Il Sole 24 Ore” sia in sede politica, al fine di scongiurare questo ennesimo assurdo accanimento sulle nostre imprese, in questo momento così difficile di crisi economica.