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Il Regolamento Forestale

Il 20.09.2011 è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R il Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”.

Il regolamento è in vigore dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22.09.2011, e contestualmente sono abrogate le norme previste dai regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R.

Per maggiori informazioni: www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/tagli.html

L’elenco completo dei nuovi sportelli, comprensivo di indirizzi, recapiti e orari di apertura al pubblico è disponibile sul sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/sportelli.html


 

Modifiche al regolamento forestale in vigore dal 1° settembre 2015

Entreranno in vigore il 1° settembre 2015 importanti modifiche al regolamento forestale, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 6.7.2015 approvato con D.G.R. n. 49-1702, volte a semplificare e chiarire tale norma.

Come già previsto dalle modifiche alla legge forestale approvate l’11 marzo 2015, la comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l’autorizzazione con progetto d’intervento (art. 6); tali istanze, a partire dal 1° settembre 2017, potranno essere presentate solo per via telematica (art. 3).

In particolare, anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 (dovuta diligenza), la comunicazione semplice non sarà richiesta per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all’autoconsumo del proprietario, del possessore o dell’acquirente del bosco in piedi.

Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche dovranno essere rispettate anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono inoltre previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo (ceduo, fustaia o governo misto).

Modifica anche ai requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31); dal 1° settembre 2015 gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m² dovranno essere realizzati da almeno un operatore in possesso delle competenze professionali riferite all’unità formativa “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (F3) oppure di un attestato di frequenza ad un corso di formazione “specifica” dei lavoratori per il settore ATECO 2007 – A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi del d. lgs. 81/2008. Tali requisiti sono richiesti indipendentemente dal tipo di intervento e non sono previste deroghe per proprietari, possessori o conduttori del bosco.

Le altre principali modifiche riguardano:

  • l’adeguamento del regolamento all’entrata in vigore delle Misure di Conservazione per la rete Natura 2000 (artt. 7 e 30);
  • le modalità di assegno al taglio (art. 9);
  • i tagli a scelta colturale in fustaia (art. 21), che non potranno superare il 40% della provvigione;
  • i tagli intercalari (art. 22), a cui vengono assimilati i tagli di conversione a fustaia, e che dovranno essere eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50%;
  • i tagli successivi (art. 24), per cui vengono semplificate le casistiche relative al volume legnoso residuo;
  • gli interventi nei cedui invecchiati (art. 26 bis), assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea;
  • gli interventi nei boschi a governo misto (art. 27), le cui casistiche vengono fortemente semplificate;
  • le vie di esbosco (art. 52).

Sono infine introdotte alcune casistiche volte a favorire la biodiversità, riguardanti in particolare:

  • gli alberi da conservare ad invecchiamento indefinito (art. 42 bis);
  • le specie arboree forestali esotiche invasive (art. 42 ter).

Per un quadro più completo, si rimanda al testo coordinato del regolamento, dove sono indicate tutte le modifiche

Per maggiori informazioni: www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/tagli.html

L’elenco completo dei nuovi sportelli, comprensivo di indirizzi, recapiti e orari di apertura al pubblico è disponibile sul sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/sportelli.html