Area Impianti – Libretto d’Impianto

Con il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzella Ufficiale n. 55 del 7 marzo scorso sono stati aggiornati i nuovi format del ”Libretto di impianto” (nel seguito ‘”Libretto”) e dei “Rapporti di efficienza energetica” (nel seguito “Rapporti”) da adottare a partire dal prossimo 1° giugno, per gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, il “Libretto di centrale” o il “Libretto di impianto”, già compilato e conforme al D.M. 17 marzo 2003, deve essere allegato al nuovo format del Libretto. Quindi, attenzione a non buttare i vecchi libretti. Tuttiu gli installatori, manutentori e terzi responsabili di impiami termici, in occasione dell’installazione di un nuovo impianto termico, della prima manutenzione, della ristrutturazione di un impiamo o della verifica dei parametri della combustione, dovranno ricordarsi di compilare il nuovo format di Libretto, allegare i vecchi modelli esistenti e rilasciare copia al proprio cliente.
A regime, i dati del Libretto così compilato devono essere inseriti nel catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predisporre ai sensi dell’art. 10, comma 4, lellera a), del D.P.R. n74/2013. Ma Purtroppo, e qui comincia la prima nota dolente, ad oggi risulta che solo la Regione Lombardia abbia avuto un calasto.
Quindi, una novità da tenere ben presente è che dopo la compilazione del nuovo Libretto nonché i successivi aggiornamenti, i dati relalivi a quell’impianto termico devono essere inseriti in un Catasto Impianti e quindi trasformati in formato elettronico. Se l’installatore o il manutentore utilizzano prima questa possibilità, successivamente devono comunque stampare il Libretto su carta e conservarlo, o consegnarlo al responsabile dell’impianto, per presentarlo in occasione delle ispezioni delle autorità competenti.
Ma per comprendere a pieno l’ampio settore coinvolto, è bene leggere con attenzione la definizione di impianto termico; è un “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sitlemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale assimilate”.
Quindi, il nuovo format di Libretto allegato al D.M.10/2/2014 si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del libretto di impianto e di centrale e dei rapporti di combustione), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come condizionatori d’aria, macchine frigorifere, pompe di calore. lnoltre, essi si applicano anche agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione e trigenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti, nonché ai campi solari termici.
Un altro aspetto importante da tenere presente è colui che viene definito “responsabile dell’ impianto termico”; esso è “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate: l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”. Le sue responsabilità le può delegare a un soggetto terzo. Quindi, il “responsabi dell’impianto” non deve essere confuso con il manutentore, l’installatore o il “terzo responsabile dell”impianto termico”. Questi operatori intervengono sull’impianto su incarico del responsabile dell’impianto termico a seguito di un contratto scritto o di una chiamata per un intervento che può essere di semplice manutenzione o di analisi della combustione o di emergenza.

I Rapporti di efficienza energetica
I nuovi Rapponi di efficienza energetica devono essere compilati, sempre a partire dal 1° giugno 2014, per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. La loro compilazione deve avvenire in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all”art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.
Per gli impianti tecnici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Leg.vo 3 novembre 2011. n. 28, non si compilano i suddetti Rapporti.

La Normativa

Decreto MSA 10 febbraio 2014 (scarica)

Aggiornamento 5 giugno 2014

Aggiornamento 24 giugno 2014 – Proroga su modelli di libretto impianti e Modelli di rapporto di efficienza energetica

Aggiornamento 6 ottobre 2014 – Nuovo CIT “Catasto Impianti Termici” e nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica per la Regione Piemonte

Catasto degli impianti termici – Nuove disposizioni operative per cittadini e operatori – Documenti  pubblicati sul Sito della Regione Piemonte – Area Energia e sul Sito della Provncia di Cuneo – Area Energia

Accreditamento al Catasto Impianti Termici

Contatti

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