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Green Pass nei luoghi di lavoro

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde, al fine di accedere ai luoghi di lavoro.

Sintesi dei punti di interesse per le imprese

Di seguito si riportano i punti salienti relativi al nuovo decreto di cui all’oggetto.

  • La norma prevede l’obbligo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 di possedere ed esibire, su richiesta, il c.d. green pass per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di accedere ai luoghi di lavoro. Tale obbligo è previsto per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti commerciali.
  • Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
  • Sono inclusi nell’obbligo di esibire la certificazione verde al momento dell’ingresso in azienda anche coloro che svolgono attività lavorativa come autonomi e collaboratori.
  • A dover assicurare il rispetto dell’obbligo saranno i datori di lavoro attraverso la nomina di un preposto atto al controllo. Le verifiche dovranno essere effettuate tramite l’applicazione mobile “VerificaC19”.
  • I lavoratori che non siano in possesso del green pass, o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza corresponsione della retribuzione, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari.
  • Attenzione: Per le imprese con meno 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza).

Sanzioni previste

In caso di violazione, saranno previste le seguenti sanzioni:

  • per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
  • per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Considerata l’imminente uscita dei decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti, sarà nostra cura informarVi tempestivamente al riguardo.