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Green pass: l’elenco delle attività per cui non sarà richiesto dal 1° febbraio

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022 il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. Il decreto avrà efficacia a far data dal 1° febbraio 2022 e il rispetto delle misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
In particolare, la deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.

Alimentare e prima necessità
In allegato al decreto sono indicate le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza green pass, e precisamente:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

E’ sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
È consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.
È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.