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Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare: ENTRO IL 31 GENNAIO VA INVIATA L’AUTODICHIARAZIONE ALL’ASL COMPETENTE

Si ricorda che, come già comunicato nella prima informativa del 9 dicembre 2021, a partire dal 2022 un nuovo decreto ha sostituito il precedente D.Lgs 194/2008 modificando le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Le Asl hanno comunicato nelle settimane scorse solo agli operatori già soggetti al pagamento negli anni passati tale novità, invitandoli a compilare e rimandare apposita autodichiarazione entro il 31 gennaio.

A prescindere dal fatto che le imprese abbiano o meno ricevuto tale comunicazione, però, tutte quelle che in data antecedente al 1° luglio 2021 hanno iniziato una o più attività di produzione alimentare tra quelle elencate nell’Allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/21 e che commercializzano all’ingrosso verso altri operatori o altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce, in base alle nuove disposizioni sono obbligate a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce, a seconda del grado di rischio (basso € 200, medio € 400, alto € 800).

Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione, l’ASL applicherà la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5%, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

ATTENZIONE!

A differenza di prima, TUTTI operatori che effettuano le attività definite nell’Allegato 2, indipendentemente dal fatto che commercializzino all’ingrosso più o meno del 50% della propria merce, entro il 31 gennaio 2022 devono comunque trasmettere all’ASL territorialmente competente l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (a seguire i moduli da utilizzare a seconda dell’Asl di competenza).

È necessario inviare tale autodichiarazione via Pec entro il 31/01/2022 – unitamente al documento di identità – al fine di confermare se:

– la propria attività rientra tra quelle obbligate o

– per comunicare di non essere soggette al pagamento della tariffa.

Non devono compilare il modulo: gli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry perché sono comunque assoggettati alle tariffe ai sensi dell’articolo 6, comma 10 del D.Lgs. 32/2021.

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l’ASL applicherà d’ufficio per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta in base al livello di rischio già attribuito nei precedenti controlli ufficiali.

Per maggiori informazioni contattare i nostri Uffici0171.451111 –