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FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI: entro il 31 gennaio il pagamento della tariffa anno 2020 per le imprese di pertinenza dei SIAN (Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione)

Pasta e pane

Si ricorda che il Decreto legislativo 194/2008 disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali su mangimi e alimenti, in attuazione del Regolamento CE 882/2004 e che tale norma stabilisce, a partire dal 2009, il pagamento di una tariffa all’ASL competente da parte delle ditte alimentari che effettuano la vendita prevalentemente all’ingrosso, a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali.

Con il termine “attività produttive con prevalenza all’ingrosso” (compresi i depositi) si intendono le aziende che commercializzano non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

La tariffa è calcolata in base all’entità produttiva degli stabilimenti, individuati in base a tre fasce di produzione e la fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all’ingrosso e al dettaglio) in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione.

Nel caso di stabilimenti in attività l’entità produttiva è calcolata sulla base annua dell’anno precedente, mentre, per i nuovi impianti l’OSA effettua una stima dell’entità produttiva prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine del primo anno di attività.

Nel caso di stabilimenti di nuova registrazione o di nuovo riconoscimento, rilasciati nel corso dell’anno, il valore delle tariffe dovrà essere calcolato, in dodicesimi, sulla base del numero dei mesi di attività.

Se le unità produttive sono più di una e con Autorizzazioni Sanitarie o DIA o Notifiche SCIA differenti, le tariffe devono essere applicate ad ogni unità (es. ditte con sedi operative diverse nello stesso comune o in comuni differenti, ma con unica sede legale).

Si evidenzia che le ditte devono ottemperare al versamento delle quote forfettarie (invariate rispetto agli anni scorsi) entro il 31 gennaio di ogni anno, anche senza ulteriori comunicazioni da parte delle Asl territoriali.

Per le nuove ditte che iniziano l’attività nel corso dell’anno, invece, il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’inizio dell’attività, calcolando la tariffa in dodicesimi.

L’ammontare della tariffa dovuta può essere determinato dall’operatore del settore alimentare, tenendo conto delle specifiche relative all’entità produttiva ed al tipo di attività esercitata, da dichiarare su apposito modulo (dichiarazione sostitutiva di certificazione) salvo successivo conguaglio in negativo o in positivo.

L’importo da versare è determinato facendo riferimento alla sezione 6 dell’allegato A del D. Lgs. 194/08 aggiungendo alla tariffa di base una maggiorazione del 20% ed un’ulteriore maggiorazione dello 0,5% (pertanto le tariffe previste devono essere maggiorate del 20,5%).

Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario all’ASL competente per territorio:

  • ASL CN1
    – bollettino di conto corrente postale n.  96404793, intestato a “ASL CN1 – tariffe controlli ex DL.vo 194/08 SIAN”  indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare, l’attività esercitata e precisando nella causale: D. Lgs. 194/2008 – “anno di riferimento” – SIAN
    – oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 14 C 07601 10200 00096404793.
  • ASL CN2
    – bollettino di conto corrente postale n. 96340211 intestato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
    VIA VIDA, 10 – 12051 ALBA –  indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare, l’attività esercitata e precisando nella causale: D. Lgs. 194/2008 – anno di riferimento – SIAN
    – oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN: IT-31-U-07601-10200-000096340211

Copia del riscontro del pagamento dovrà essere inoltrata al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) competente per territorio con le seguenti modalità:

ASL CN1: invio posta elettronica certificata a:

ASL CN2: invio posta elettronica certificata a:

Unitamente al pagamento deve essere anche trasmessa all’Asl una specifica autocertificazione nei seguenti casi:

  • nuova attività;
  • nuova sede operativa afferente alla medesima ditta;
  • variazione della fascia produttiva;
  • trasferimento della sede operativa.

Sono esclusi dal pagamento della tariffa:

  • INTERMEDIARI SENZA DEPOSITO (BROKER) – Gli intermediari che effettuano commercio all’ingrosso di alimenti e bevande ma non dispongono di un deposito non sono soggetti al pagamento della tariffa prevista dal D.Lgs. 194/08.
  • PRODUTTORI AGRICOLI E TRASFORMATORI AZIENDALI – Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 194/08 gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali (Legge 4/6/2010 n. 96).