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F-GAS – dal 17 gennaio in vigore pesanti sanzioni per: imprese, persone fisiche e proprietari di apparecchiature contenenti F-GAS

Entra in vigore venerdì 17 gennaio il Decreto 163/2019 che disciplina le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra.

Si evidenziano di seguito ALCUNE DELLE VIOLAZIONI, rimandando al provvedimento completo per i dettagli di tutte le sanzioni.

QUALI SONO LE SANZIONI IN CAPO ALLE IMPRESE?

Si evidenziano di seguite alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas, rimandando al provvedimento completo per maggiori dettagli:

  • le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (articolo 6)
  • le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (articolo 8)
  • I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (articolo 8)

VENDITA ED ACQUISTI F-GAS

  • le imprese che FORNISCONO gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (articolo 9)
  • le persone fisiche o imprese che ACQUISTANO gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (articolo 9)
  • Le imprese che FORNISCONO apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (articolo 9)
  • Le imprese che FORNISCONO gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (articolo 9)
  • Le imprese che FORNISCONO apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

QUALI SONO LE SANZIONI PER GLI OPERATORI – PROPRIETARI DELLE APPARECCHIATURE?

(Clicca qui per la definizione di “operatore” e per conoscere gli obblighi previsti)

Per quanto riguarda gli operatori – ovvero i proprietari delle apparecchiature – si riportano di seguito le principali sanzioni previste, rimandando al provvedimento completo per maggiori dettagli.

  • l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (articolo 4)
  • l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che,  in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto   serra, non effettua la  relativa  riparazione, senza   indebito   ritardo   e   comunque    non    oltre 5    giorni dall’accertamento della perdita stessa, è  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (articolo 3)
  • l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (articolo 3)
  • L’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distribuzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (articolo 7)

Le attività di vigilanza e di accertamento sono esercitate dal Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.

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  • NORMATIVA
  • ISCRIZIONI AL REGISTRO
  • CERTIFICAZIONI – ATTESTAZIONI
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