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EMISSIONI IN ATMOSFERA: LIMITARE USO DI SOSTANZE CANCEROGENE, MUTAGENE, TOSSICHE O SOSTITUIRLE. RELAZIONE DA INVIARE ALLA PROVINCIA E ALL’ARPA ENTRO IL 28 AGOSTO.

Il D.Lgs. 102/2020 ha introdotto nuovi adempimenti per le aziende che utilizzano sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata nonché di quelle classificate come estremamente preoccupanti nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.

QUALI SONO LE SOSTANZE DA CONSIDERARE:

  • quelle classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360),
  • quelle che danno tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, intendendosi per tali quelle individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 (e cioè: policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni);
  • quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” consultabile all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table (l’elenco viene aggiornato periodicamente da Echa – Agenzia europea per le sostanze chimiche).

ADEMPIMENTI

Le ultime modifiche normative prevedono che le sostanze sopra elencate vengano limitate nell’utilizzo e, se tecnicamente ed economicamente possibile, sostituite nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, il prima possibile.

Il primo adempimento riguarda gli stabilimenti e le installazioni autorizzati alle emissioni, che siano esse convogliate o diffuse, in esercizio alla data del 28/08/2020:

i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi generando emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione, dovranno trasmettere all’Autorità competente (Provincia ed Arpa) ENTRO IL 28/08/2021 una relazione finalizzata alla sostituzione delle stesse, nella quale si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione che, come previsto da normativa, deve essere attuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE (AVG)

I Gestori degli impianti autorizzati in via semplificata “autorizzazioni in via generale AVG” secondo l’art. 272 che utilizzano nel proprio ciclo produttivo dal quale si originano le emissioni in atmosfera tali sostanze, singolarmente o in miscela, dovranno richiedere nuova autorizzazione ordinaria alle emissioni entro il 21/08/2023.

COSA OCCORRE FARE

Le aziende dovranno subito verificare se nel proprio ciclo produttivo dal quale si originano le emissioni in atmosfera, sono presenti le sostanze pericolose oggetto della presente informativa, esaminando le schede di sicurezza aggiornate dei singoli prodotti e delle miscele in uso.

In caso affermativo, in base alla tipologia dell’autorizzazione in possesso, si dovrà adempiere agli obblighi  previsti dalla normativa.

Data la complessità della norma si consiglia alle aziende di verificare attentamente la propria autorizzazione e le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati nel proprio ciclo produttivo dal quale si originano le emissioni.

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