Dal 1° gennaio 2020, chi effettua interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici deve tener conto delle novità per ecobonus e sismabonus, previste dalla legge di Bilancio, che hanno interessato lo sconto in fattura. Il meccanismo, che permette di “abbattere” il costo dell’intervento, può essere sfruttato esclusivamente per i lavori di efficientamento energetico realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, di importo pari almeno a 200.000 euro e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio ed eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
In alternativa all’utilizzo diretto, rimane la possibilità di cedere il credito che corrisponde all’eco e sismabonus spettante. Quali sono le regole da seguire?
Le scelte possibili dipendono dal tipo di detrazione fiscale. E se nel 2019 le tre opzioni erano praticabili per (quasi) tutti e due i bonus, nel 2020 la situazione è notevolmente cambiata.
L’utilizzo diretto è la modalità base di fruizione delle detrazioni. L’eco e il sismabonus consistono in detrazioni dall’imposta lorda, che possono essere fatte valere sia sull’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che sull’IRES (Imposta sul reddito delle società).
Con l’utilizzo diretto, le detrazioni si ottengono indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e devono essere ripartite tra gli aventi diritto in 10 (nel caso di ecobonus) o in 5 (nel caso di sisma bonus) quote annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni d’imposta, l’eco e il sismabonus spettanti per i lavori eseguiti competono fino a capienza dell’IPERF/IRES dovuta annualmente. Ciascun soggetto, quindi, ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante (1/10 dell’ammontare complessivo per l’ecobonus e 1/5 dell’ammontare complessivo per il sisma bonus), nei limiti dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in questione.
Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Nel caso di utilizzo diretto deve essere quindi valutata la capienza fiscale in tutti gli anni di recupero delle detrazioni (10 anni per l’ecobonus e 5 anni per il sisma bonus).
In alternativa all’utilizzo diretto, è possibile cedere il credito corrispondente all’ecobonus e sismabonus spettante.
Per l’ecobonus, è possibile optare per la cessione del credito per tutti gli interventi di efficienza energetica, sia riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari.
La cessione del sismabonus, invece, è consentita solo per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, dalle quali derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, che danno diritto ad una detrazione, rispettivamente, del 75% e dell’85% delle spese sostenute.
La possibilità di cessione del credito è prevista anche per il sismabonus acquisti, spettante per l’acquisto di case antisismiche ubicate nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2 e 3, entro 18 mesi dal termine dei lavori, dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.
La detrazione spettante può essere trasferita ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad “altri soggetti privati”. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate per “altri soggetti privati”, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tra tali “soggetti collegati”, potenziali acquirenti dei bonus, rientrano ad esempio:
– altri condòmini, in caso di lavori su parti comuni condominiali anch’essi titolari della detrazione spettante per i medesimi interventi condominiali;
– società facenti parte dello stesso gruppo;
– società facenti parte dello stesso consorzio, o rete di imprese, dell’appaltatore;
– fornitori dei materiali, o subappaltatori, dei quali si serve l’appaltatore;
– fornitori o subappaltatori che eseguono lavori non agevolati, purché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni;
– società che fornisce «somministrazione del personale» all’appaltatore, anche facenti parte dell’ATI insieme all’appaltatore;
– le Energy Service Companies (ESCO) e le società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
– i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati.
Solo nel caso di cessione dell’ecobonus, i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono cedere il credito corrispondente alla detrazione anche a istituti di credito o intermediari finanziari.
Si definiscono “incapienti” i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovano nelle condizioni indicate:
– pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
– lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
– contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” di importo non superiore a 4.800 euro.
La detrazione spettante può essere trasferita ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad “altri soggetti privati”. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate per “altri soggetti privati”, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tra tali “soggetti collegati”, potenziali acquirenti dei bonus, rientrano ad esempio:
– altri condòmini, in caso di lavori su parti comuni condominiali anch’essi titolari della detrazione spettante per i medesimi interventi condominiali;
– società facenti parte dello stesso gruppo;
– società facenti parte dello stesso consorzio, o rete di imprese, dell’appaltatore;
– fornitori dei materiali, o subappaltatori, dei quali si serve l’appaltatore;
– fornitori o subappaltatori che eseguono lavori non agevolati, purché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni;
– società che fornisce «somministrazione del personale» all’appaltatore, anche facenti parte dell’ATI insieme all’appaltatore;
– le Energy Service Companies (ESCO) e le società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
– i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati.
Solo nel caso di cessione dell’ecobonus, i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono cedere il credito corrispondente alla detrazione anche a istituti di credito o intermediari finanziari.
Si definiscono “incapienti” i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovano nelle condizioni indicate:
– pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
– lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
– contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” di importo non superiore a 4.800 euro.
Come effettuare la cessione
Il contratto di cessione del credito non deve rispettare una forma obbligatoria e se redatto in forma scritta non è obbligatoria la registrazione neanche in caso di scrittura privata autenticata o atto pubblico. Se invece è presentato per la registrazione, si applica l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
Le procedure per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’eco e al sismabonus sono dettagliate in diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In generale, per i lavori condominiali la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica o relativi all’adozione di misure antisismiche oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare in forma scritta la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Sia che si tratti di lavori su parti comuni condominiali o su singole unità abitative (per l’ecobonus), entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, deve essere inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (nel caso di condominio, la comunicazione deve essere effettuata dall’amministratore). La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Dal 1° gennaio 2020, solo per interventi di riqualificazione energetica in condominio importanti, in alternativa all’utilizzo diretto e alla cessione dell’ecobonus, è possibile optare per lo sconto in fattura.
La disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, è frutto di un doppio intervento della legge di Bilancio 2020.
Si introduce la possibilità di optare, in luogo delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, erogato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (ossia interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio ed eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo), effettuati su parti comuni di edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Tipologia detrazione | Sconto in fattura | Cessione detrazione |
Ecobonus per lavori di efficientamento energetico realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio ed eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo | SÌ | SÌ |
Ecobonus per interventi di efficienza energetica diversi dai precedenti | NO | SI |
Sismabonus per interventi antisismici | NO | Solo per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali |
Sismabonus acquisti spettante a chi compra l’immobile in un edificio ricostruito (con riduzione del rischio sismico pari a una o a due classi) ubicato nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2 e 3 | NO | SÌ |