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DPCM del 25 ottobre 2020

Nella giornata di ieri, 25 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM, a seguito dell’incremento della diffusione dei contagi da COVID-19. Tale DPCM, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rafforza le misure già introdotte dal DPCM emanato qualche giorno fa e ne introduce di nuove.

Le misure introdotte si applicano da oggi, 26 ottobre, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Tra le nuove limitazioni a specifiche attività d’impresa:

ATTIVITÀ di RISTORAZIONE

(art. 1; lett. ee) (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, etc):

  • sono consentite dalle 5.00 alle 18.00;
  • sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • è consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff);

È confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 5).


In materia si confermano i poteri delle Regioni e della Conferenza delle Regioni di adottare ulteriori protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il contagio, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico, riportati nell’Allegato 10 del DPCM.

ALTRE ATTIVITÀ

Per quello che riguarda le altre attività:

  • le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. dd) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste) (art. 1, comma 9, lett. gg) sono consentite in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020;
  • possono essere svolte le attività inerenti ai servizi alla persona quali lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, comma 9, lett. f) fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
  • le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 9, lett. nn) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio. 

Relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 2) si conferma che le attività non oggetto di specifiche misure ulteriori contenute nell’articolo 1 devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).

ASPETTI GENERALI

Per quanto riguarda gli aspetti generali:

  • è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);
  • è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 4);
  • è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 9, lett. n);
  • è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 9, lett. o).

Si ricorda, inoltre, che a seguito dell’ordinanza della Regione Piemonte in data 23 ottobre 2020 “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; previa compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione. (Scaricabile qui)