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DPCM 3 dicembre 2020: cosa cambia

Le nuove regole previste con il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 che sostituisce quello precedente, in vigore fino al 3 dicembre ha effetto dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

Vediamo nel dettaglio le disposizioni.

Spostamenti e riunioni familiari

Gli spostamenti sono fortemente limitati.

Il D.P.C.M. riprende il contenuto del D.L 158/2020, emanato il giorno prima, stabilendo che:

– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;

– nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni;

– sono sempre possibili gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

– è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di Capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio.

Attività commerciali e ristorazione

Per le attività commerciali si registra qualche piccola concessione, mentre nulla cambia per gli esercizi di ristorazione.

In particolare, viene previsto che:

– fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;

– nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;

– resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;

– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

– dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, mentre, novità del D.P.C.M., dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo con servizio in camera;

– resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Gli impianti dei comprensori sciistici restano chiusi e riapriranno solo dal 7 gennaio 2021.

Istruzione e formazione

Per le scuole restano in vigore le attuali regole con la didattica in aula per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, mentre per l’istruzione secondaria, a decorrere dal 7 gennaio 2021, deve essere garantita didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca. Inoltre, vengono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, molti corsi professionali abilitanti tra cui quelli effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.