Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (già PEC) (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).
In caso di mancata indicazione, le imprese incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata o ex art. 2194 c.c. triplicata se imprese individuali.
Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al registro imprese il proprio domicilio digitale (già PEC), entro il 1° ottobre 2020.
Per domicilio digitale si intende, in Italia, la PEC, in quanto non esistono al momento altri strumenti analoghi.
Ricordiamo che nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva (univoco).
Approfondimento sul sito della CCIAA di Cuneo – https://www.cn.camcom.it/it/domiciliodigitale