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Divieti di circolazione – Anno 2020

Premessa

Sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019, è stato pubblicato il Decreto n. 578 che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione in alcuni giorni. Ogni anno, infatti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rende noto il calendario dei giorni in cui è vietata la circolazione dei veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno considerati particolarmente critici per la circolazione stradale, definendo anche gli orari di inizio e fine del divieto per ogni periodo considerato.

Calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2020

Quest’anno è previsto il divieto di circolazione:

  • tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

oltre che nei seguenti giorni e orari indicati:

MESE DATA GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO
GENNAIO 1 Mercoledì 09.00 22.00
6  Lunedì 09.00 22.00
APRILE 10  Venerdì 14.00 22.00
11  Sabato 09.00 16.00
13  Lunedì 09.00 22.00
14  Martedì 09.00 14.00
25  Sabato 09.00 22.00
MAGGIO 1  Venerdì 09.00 22.00
GIUGNO 2  Martedì 07.00 22.00
LUGLIO 4  Sabato 08.00 16.00
11  Sabato 08.00 16.00
18  Sabato 08.00 16.00
24  Venerdì 16.00 22.00
25  Sabato 08.00 16.00
31  Venerdì 16.00 22.00
AGOSTO 1  Sabato 08.00 16.00
7  Venerdì 16.00 22.00
8  Sabato 08.00 22.00
14  Venerdì 16.00 22.00
15  Sabato 07.00 22.00
22  Sabato 08.00 16.00
29  Sabato 08.00 16.00
DICEMBRE 8  Martedì 09.00 22.00
25  Venerdì 09.00 22.00
26  Sabato 09.00 22.00

La circolazione di veicoli, qualunque sia la loro massa complessiva, che trasportano merci pericolose di classe 1 (esplosivi) e 7 (sostanze radioattive) ADR è vietata anche dalle ore 8 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva per tutto il periodo dal 23 maggio al 6 settembre (compresi); il divieto non si applica, per comprovate necessità di servizio, ai veicoli militari e delle forze di polizia o civili commissionati dalle forze armate.

Esclusioni dal divieto

I soggetti esonerati dal divieto di circolazione sono indicati anno per anno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ll divieto, in ogni caso, non si applica se i veicoli:

  • hanno massa inferiore a 7,5 t,
  • circolano all’interno di centri abitati/strade urbane,
  • sono adibiti al trasporto di persone.

Categorie delle principali casistiche di veicoli e tipologie di merci esentati di nostro interesse

Il divieto non trova applicazione per i veicoli e i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi (PER APPROFONDIMENTI VEDASI DECRETO N. 578/2019 ALLEGATO):

  • nettezza urbana e raccolta rifiuti [art. 7, comma 2, lettera b)]
  • servizi postali [art. 7, comma 2, lettera d)]
  • autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, latte fresco, alimenti per animali [art. 7, comma 3, lettere a-b-c-d)]
  • autocisterne adibite al trasporto di combustibili solidi o gassosi [art. 7, comma 3, lettera e)]
  • macchine agricole [art. 7, comma 3, lettera f)]
  • veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché muniti del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali [art. 7, comma 4, lettera a)]
  • veicoli che rientrano alla sede dell’impresa intestataria degli stessi (da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA), purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali [art. 7, comma 4, lettera b)]
  • veicoli che trasportano giornali, prodotti per uso medico, prodotti alimentari deperibili (in regime ATP, frutta fresca, ortaggi, uova, ecc.) [art. 8, comma 1]
  • animali vivi [art. 8, comma 2]

Agevolazioni e novità

Tra le novità del provvedimento figura l’inserimento degli interporti di Marzaglia (MO) e Rubiera (RE) tra quelli che godono delle agevolazioni per il trasporto intermodale ove le limitazioni alla circolazione terminano 4 ore prima per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale ovvero a quelli collocati in posizione strategica.

Si segnala, inoltre, che è stata confermata anche per quest’anno l’agevolazione per la circolazione nel porto di Genova, dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi. 

Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro, così come per quelli diretti al medesimo porto, sempre muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

Rimangono infine applicabili – come per gli anni passati – le agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero, da/verso la Sicilia e da/verso la Sardegna [artt. 3-4-5]

Autorizzazioni in deroga

Qualora sussistano motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo – possono autorizzare a circolare in deroga ai divieti, a seguito di presentazione di specifica istanza [artt. 9-10 -11]

Allegati