Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013

È stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012 il Decreto n. 448 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportante il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il 2013.

Veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 ton

La circolazione è vietata

1. fuori dai centri abitati, ai veicoli ed al complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2013 di seguito elencati:

  • tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
  • tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 gennaio;
– dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
– dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile;
– dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
– dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
– dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto:
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
– dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
– dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
– dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
– dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
– dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.

Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 -cada in coincidenza del predetto posticipo, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di 4 ore.

Per I veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore; per veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore.

Tale anticipazione è estesa a quattro ore anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Analoga anticipazione è accordata inoltre ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o biglietto per l’imbarco, e che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 15/2/2001.

I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilabili ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Esclusioni dal campo di applicazione

Nella lista dei veicoli e complessi di veicoli esenti dal divieto (anche se circolano scarichi) troviamo, tra gli altri, quelli adibiti al trasporto di:

  • carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo;
  • animali esclusivamente destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore;
  • parti di ricambio di aeromobili o che trasportano motori e servizio di ristoro a bordo;
  • giornali, quotidiani e periodici;
  • prodotti per uso medico;
  • latte (escluso quello a lunga conservazione) o liquidi alimentari purché in quest’ultimo caso gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento;
  • acqua per uso domestico;
  • spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
  • derrate alimentari deperibili in regime ATP;
  • prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi;
  • pulcini destinati all’allevamento;
  • latticini freschi e derivati del latte freschi;
  • semi vitali.

Per quanto riguarda il trasporto del latte, di liquidi alimentari, dei prodotti deperibili e seguenti sopra riportati, detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera minuscola di altezza pari a 0,20 metri fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

– veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale interessata.

Il divieto, inoltre, non trova applicazione nei seguenti casi:

  1. per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
  2. per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
  3. per i trattori isolati per il percorso di rientro alla sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato.

Dal divieto di circolazione sono escluse anche altre tipologie di veicoli, purché muniti di apposita autorizzazione a circolare in deroga, rilasciata direttamente alle singole imprese dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza.

Veicoli eccezionali e complessi di veicoli eccezionali

Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

  1. adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
  2. militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
  3. usati da enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
  4. delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalla amministrazione comunale;
  5. appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
  6. del servizio radiotelevisivo, solo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
  7. adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
  8. macchine agricole eccezionali che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale.

Veicoli per trasporto merci pericolose

Il trasporto delle merci pericolose (comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo:

  • in tutti giorni di calendario indicati al precedente punto 1;
  • dal 31 maggio al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione, ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali e pochissime altre circostanze.

La copia integrale del Decreto è disponibile presso tutte le sedi di Confartigianato Imprese Cuneo o previa richiesta all’indirizzo e-mail trasporti@confartcn.com