Le principali novità del Decreto legge 9 novembre 2020
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente una nuova serie di misure volte, tra l’altro, a sostenere le imprese colpite dall’emergenza COVID-19.
Si riepilogano di seguito le principali linee di intervento.
È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (DL “Ristori”) nonché un nuovo contributo a fondo perduto per alcune attività che si trovano nelle regioni delle c.d. zone rosse (Piemonte).
Vengono anzitutto ampliate le attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto attraverso un nuovo e integrato Allegato 1 in sostituzione del precedente e viene introdotta una nuova quota percentuale minima, ai fini del calcolo del citato contributo, pari al 50%, riguardante esclusivamente la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ATECO 561020).
Tra le nuove attività beneficiarie, nella quota percentuale del 100% entrerebbero, ad esempio, le attività di fotoreporter (742011) e le lavanderie industriali (960110).
Per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (c.d. zone rosse quindi PIEMONTE), la quota percentuale del contributo è pari al 200% (un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1, pari al 150%).
Si introduce un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone “rosse” – Piemonte)
In tal caso, il valore del contributo è calcolato, sulla base delle seguenti disposizioni già previste, con le percentuali riportate nell’ Allegato 2. Le disposizioni già previste sono:
- l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturatoe dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento direttosul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (ad oggi non è ancora possibile).
Si ricorda che era stato possibile richiedere il contributo a fondo perduto anche per i soggetti che non avevano registrato una riduzione di fatturato ma che avevano il domicilio fiscale o sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi.
L’Allegato 2, che individua ulteriori e distinte attività rispetto a quelle previste nell’Allegato 1, prevede un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO ivi indicati.
Tra le attività incluse nell’Allegato 2 rientrano, ad esempio, numerose attività di commercio al dettaglio – quali il commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e la biancheria per la casa (475110), il commercio al dettaglio di mobili per la casa (475910), il commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento (478201), il commercio al dettaglio di elettrodomestici (475400) , il commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato (472930), i servizi degli istituti di bellezza (960202), i servizi di cura degli animali da compagnia ad esclusione dei servizi veterinari (960904) , altre attività di servizi per la persona n.c.a (960909).
È riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse quindi Piemonte).
Si ricorda che il decreto Ristori ha riproposto il credito di imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui all’Allegato 1) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi.
Occorre che detti canoni di locazione siano stati corrisposti.
Si prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse quindi Piemonte).
Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.
L’art. 6 del DL “Ristori-bis” estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta dal 30.11.2020 al 30 aprile 2021 (unica rata).
Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.
Attenzione: il versamento INPS secondo acconto deve essere versato!
La possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l’uno soggettivo e l’altro “oggettivo”, legato all’andamento dell’attività.
Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario oppure quello di vantaggio (ex minimi);
– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Il differimento interessa anche i soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
– i soci di società di persone;
– i collaboratori di imprese familiari;
– i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
– i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
– i soci di società di capitali “trasparenti”.
Relativamente al requisito “oggettivo”, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il DL “Ristori-bis” interviene proprio su questo punto, eliminando, in capo alle seguenti categorie di soggetti, la necessità di tale requisito per beneficiare della proroga (quindi anche senza diminuzione del fatturato).
Rientrano i soggetti ISA che, nel contempo:
– esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 al medesimo DL;
– hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (in pratica, delle Regioni della c.d. zona rossa, tra cui il Piemonte).
Il decreto (art.7), prevede un’ulteriore sospensione dei versamenti fiscali.
- La nuova sospensione, riguarda i versamenti che scadono il 16 novembre 2020relativi:
all’IVA (rientrano nella sospensione sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre); - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt.23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
La sospensione riguarda esclusivamente le due tipologie di versamenti elencati, quindi, per esempio, una ritenuta relativa a prestazione professionale (codice 1040)non gode della sospensione.
Attenzione: i versamenti INPS “fissi” artigiani (AF) / commercianti (CF) devono essere versati!
Chi può beneficiare della proroga?
– i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi;
– i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (tra cui il Piemonte);
– i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” (tra cui il Piemonte) e che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL “Ristori-bis”; si tratta, ad esempio, delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’art. 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.
Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
ALLEGATI
- Allegato 1 (nuova tabella richiamata dall’art. 1 del decreto -legge n. 137 del 2020);
- Allegato 2 (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto).