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Decreto Natale: cosa prevede e quali sono le nuove regole

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato ieri in tarda serata le nuove misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 adottate con il Decreto Legge n. 172 approvato dal Consiglio dei Ministri, volte a evitare un’impennata della curva dei contagi nel periodo natalizio. 

L’Italia sarà dunque interamente zona rossa nei festivi e prefestivi compresi fra il 24 dicembre e il 6 gennaio 2021. In quei giorni sarà possibile uscire dalla propria abitazione solo per ragioni di lavoro, necessità e salute (con poche deroghe in ambito familiare). Nei giorni in cui l’intero territorio nazionale sarà zona rossa saranno dunque chiusi gli esercizi commerciali, i centri estetici, i bar e i ristoranti che però potranno lavorare con l’asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, edicole e tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. 

L’Italia sarà interamente zona arancione, poi, nei giorni feriali fino al 6 gennaio (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio 2021): in questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all’interno del proprio Comune di abitazione di residenza senza dover giustificare il motivo ma sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 KM dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Saranno chiusi bar e ristoranti eccezion fatta per l’asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio, mentre i negozi saranno aperti fino alle ore 21. 

Il Presidente del Consiglio ha inoltre annunciato che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 18 dicembre, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (56 – Attività di servizi di ristorazione):

  • 561011 – Ristorazione con somministrazione
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie                              
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti                      
  • 561042 – Ristorazione ambulante                                
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi                          
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting                       
  • 562910 – Mense                                                  
  • 562920 – Catering continuativo su base contrattuale            
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina              

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto (di cui all’art.25 del Decreto Rilancio) ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.