DECRETO LEGISLATIVO 116/2020
La rivoluzione dei rifiuti
Entra in vigore il 26 settembre 2020 il Decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.
Articoli di riferimento
In particolare, il Decreto interviene su:
- Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis) [scarica]
- Priorità e prevenzione (artt. 179-180) [scarica]
- Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181) [scarica]
- Rifiuti organici (art.182 ter) [scarica]
- Definizioni (art.183) [scarica]
- Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184) [scarica]
- Sottoprodotti (184 bis) [scarica]
- End of Waste (art.184‐ter) [scarica]
- Esclusioni – Sfalci e potature (art.185) [scarica]
- Deposito temporaneo (art.185 bis) [scarica]
- Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188) [scarica]
- MUD, FIR, Registri (artt. 189, 190, 193) [scarica]
- Novità su manutenzione (art.193) [scarica]
- Trasporto intermodale (art.193 bis) [scarica]
- Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis) [scarica]
- Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199) [scarica]
- Misure per la raccolta differenziata (artt. 205, 205 bis) [scarica]
- Imballaggi (artt. 217 e seguenti) [scarica]
- Sanzioni (art. 258) [scarica]
Viene riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore. La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.
Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.
Operativamente torna la necessità di dimostrare l’effettivo smaltimento dei rifiuti , nello specifico il Decreto stabilisce che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino: i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattate la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.”
Sui contenuti e la forma di questa Attestazione e sui tempi in cui la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato, tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un adempimento già operativo dal 26 di settembre.
Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani.
In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.
Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
Inoltre, l’art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma8 (cat. 2 bis dell’albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (In vigore dal 26/09/2020 – ma necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”)
Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell’Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con CADENZA MENSILE.
I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Relativamente a tale semplificazione si è in attesa dei chiarimenti per capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”, “quantitativi limitati” e la forma richiesta del DDT.
Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.
Si consiglia pertanto alle aziende di attendere le risposte di chiarimenti presentate da Confartigianato prima di effettuare la gestione dei rifiuti indicata dal Decreto.
Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
“Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti.
Vengono riformulate le sanzioni sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 258 – [scarica])
Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.
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Definizioni
Nuova definizione di rifiuti urbani:
- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies ;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.