Decreto Legge "Cura Italia"

D.L. 18/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

I principali interventi di interesse per le imprese

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione.

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Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.


Sommario

 


Sospensione per tutti dei versamenti dal 16.03.2020 al 20.03.2020

È previsto un generale slittamento al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti, compresi i contributi previdenziali ed INAIL, nei confronti della Pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020.

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020 ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (si applica alle società di capitali);
  • i versamenti dei contributi INPS relativi a febbraio, dei dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione Separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni nei confronti di tutti i soggetti salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito.

  • A) Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro.

Per le aziende o professionisti che hanno la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, è prevista la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

      • alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato;
      • alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale;
      • all’IVA;
      • ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione: l’INPS ha affermato (cir. 12.3.2020 n.37) che il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzione e interessi in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2020.

  • B) Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza.

Per i soggetti di seguito indicati sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 relativi a:

      • alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato;
      • alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale;
      • all’IVA;
      • ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione: l’INPS ha affermato (cir. 12.3.2020 n.37) che il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

I soggetti indicati sono (si riportano quelli rappresentativi della piccola impresa):

      • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
      • soggetti che gestiscono asili nido;
      • soggetti che gestiscono servizi di trasposto merci e trasporto passeggeri;
      • soggetto che svolgono servizi di noleggio di trasporto terrestre

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzione e interessi in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2020

Pertanto chi non svolge una delle attività indicate al punto B) e nell’anno 2019 ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione rispetto alla proroga generalizzata al 20.03.2020.

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Sospensione per il pagamento di atti impositivi, cartelle di pagamento e avvisi bonari

Sono sospesi, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Sono anche sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento tra cui il pagamento della rata di rottamazione dei ruoli e il pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti.

Attenzione: in attesa di un chiarimento da parte della Agenzia delle Entrate dovrebbero essere sospesi anche le rateazioni in corso.

Gli avvisi bonari non fruiscono di alcuna sospensione.

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Sospensione degli adempimenti tributari

Sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Ad esempio, rientrano nel differimento la presentazione:

  • dichiarazione annuale IVA;
  • esterometro relativo al 1° trimestre 2020;
  • della comunicazione liquidazione IVA del 1° trimestre 2020;
  • dei modelli intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 nonché dei modelli Intrastat del 1° trimestre 2020.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020.

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Credito imposta per la sanificazione degli ambienti

Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Con Decreto Mise, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

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Credito d’imposta per botteghe e negozi rapportato al canone di locazione relativo al mese di marzo 2020

Viene riconosciuto per l’anno 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura quali punto vendita di generi alimentari di prima necessità, lavanderie, tintorie, pompe funebri).

Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione.

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Sospensione del pagamento delle rate di mutuo prima casa - Estensione c.d. Fondo Gasparrini

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini, consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale.

A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.

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Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità. Con successivo decreto verrà definito il criterio e la modalità di attribuzione dell’indennità.

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Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (artigiani e commercianti)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Tale indennità, non tassabile, è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso.

Ad oggi non è stata pubblicata la circolare dell’INPS con cui verranno definite le modalità di presentazione della domanda.

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Congedo genitori lavoratori (anche per i genitori autonomi)

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

  • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  • l’eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all’indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
  • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
  • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
  • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, nel limite di spesa previsto.

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps.

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Sostegno finanziario alle Microimprese e piccole e medie imprese.

Le imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000), in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e/o di intermediari finanziari, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

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Garanzie sui prestiti

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

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Fondo per il Made in Italy

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

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Supporto alla liquidità

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

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Sostegni alle imprese

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

  • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

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Sospensione mutui autonomi

Per un periodo di 9 mesi  l’ammissione ai benefici del "Fondo Gasparrini" è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo, che dà diritto alla sospensione delle rate del mutuo prima casa, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

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