Sintesi delle misure in campo fiscale e lavoro
Sono stati pubblicate in Gazzetta Ufficiale
- Legge 157/2019 – c.d. “Decreto Fiscale”
- Legge 160/2019 – c.d. “Legge di Bilancio 2020”
in vigore dal 1° gennaio 2020
Vengono esaminate le principali novità di interesse per le imprese.
Decreto Fiscale
Nella versione definitiva il decreto conferma il complesso di norme finalizzate a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni estendendo, tra l’altro, l’obbligo di preventiva trasmissione delle dichiarazioni per le compensazioni afferenti i crediti delle imposte dirette e dell’IRAP.
Infatti, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
– del credito IVA annuale / trimestrale;
– del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
– preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
– presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.
NB
L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.
Viene inoltre esteso anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per le compensazioni, anche parziali.
Si introduce una specifica sanzione per ciascun modello F24 scartato dal sistema telematico delle Entrate. Tale sanzione viene iscritta a ruolo se, entro 30 giorni dalla comunicazione telematica di scarto, il contribuente non provvede a pagare il dovuto. Con un emendamento inserito nella legge di conversione la sanzione, originariamente pari a 1.000 euro, scende al 5% dell’importo dell’F24 fino a 5.000 euro e a 250 euro in caso di importi superiori a 5.000 euro. Pertanto, la sanzione non potrà superare 250 euro per ogni delega scartata.
La legge di conversione conferma inoltre l’introduzione del divieto di compensazione mediante accollo fiscale e di compensazione per le partite IVA cessate.
Il decreto Fiscale interviene, come già illustrato nel corso del mese di Novembre 2019, sulla materia delle compensazioni degli F24.
Per le compensazioni di crediti maturati in qualità di sostituto di imposta per le eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”) sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo).
Tale disposizione riguarda sia i titolari di partita iva sia i privati.
Arriva anche una stretta sugli adempimenti fiscali negli appalti, anche se nel corso dell’esame parlamentare è stata alleggerita.
Dal 1° gennaio 2020 viene previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.
NB.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e dall’impresa
subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:
– il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;
– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria fino a concorrenza del 2 0% del valore complessivo dell’opera / servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.
NB
In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti potranno continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione con i propri crediti fiscali, mentre tale possibilità e esclusa per tutte le altre aziende prive dei requisiti.
NB
La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
L’Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.
Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati.
Viene prevista una nuova revisione del limite di utilizzo del contante, con l’abbassamento della soglia da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (attenzione: da non confondere con il divieto assoluto di pagamento delle retribuzioni con mezzi non tracciabili). Al contempo viene sancito l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici con carte e bancomat nel commercio al dettaglio. Per ridurre l’impatto sui commercianti delle commissioni viene introdotto un credito d’imposta pari al 30%.
Tra le misure introdotte in sede di conversione spicca la riscrittura del calendario dell’assistenza fiscale con il 730 che, dal 2021, potrà essere presentato fino al 30 settembre di ciascun anno. Viene inoltre prevista una finestra mobile di invio delle dichiarazioni che consentirà ai contribuenti di non subire ritardi nell’erogazione dei crediti fiscali chiesti a rimborso.
Tra le altre novità si segnala l’introduzione del ravvedimento operoso per i tributi locali possibile fino al momento dell’accertamento del comune o dell’ente territoriale.
Arriva anche la riduzione del saggio di interesse di mora applicato al versamento rateizzato dei tributi o per i ritardati pagamenti e i rimborsi che da una misura normativa fissata in un range compreso tra lo 0,5 e il 4,5% passa a un intervallo tra lo 0,1 e 3%.
Legge di Bilancio
Nella versione definitiva il decreto conferma il complesso di norme finalizzate a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni estendendo, tra l’altro, l’obbligo di preventiva trasmissione delle dichiarazioni per le compensazioni afferenti i crediti delle imposte dirette e dell’IRAP.
Infatti, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
– del credito IVA annuale / trimestrale;
– del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
– preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
– presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.
NB
L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.
Viene inoltre esteso anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per le compensazioni, anche parziali.
Si introduce una specifica sanzione per ciascun modello F24 scartato dal sistema telematico delle Entrate. Tale sanzione viene iscritta a ruolo se, entro 30 giorni dalla comunicazione telematica di scarto, il contribuente non provvede a pagare il dovuto. Con un emendamento inserito nella legge di conversione la sanzione, originariamente pari a 1.000 euro, scende al 5% dell’importo dell’F24 fino a 5.000 euro e a 250 euro in caso di importi superiori a 5.000 euro. Pertanto, la sanzione non potrà superare 250 euro per ogni delega scartata.
La legge di conversione conferma inoltre l’introduzione del divieto di compensazione mediante accollo fiscale e di compensazione per le partite IVA cessate.
Il decreto Fiscale interviene, come già illustrato nel corso del mese di Novembre 2019, sulla materia delle compensazioni degli F24.
Per le compensazioni di crediti maturati in qualità di sostituto di imposta per le eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”) sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo).
Tale disposizione riguarda sia i titolari di partita iva sia i privati.
È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.
Viene prevista una nuova revisione del limite di utilizzo del contante, con l’abbassamento della soglia da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (attenzione: da non confondere con il divieto assoluto di pagamento delle retribuzioni con mezzi non tracciabili). Al contempo viene sancito l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici con carte e bancomat nel commercio al dettaglio. Per ridurre l’impatto sui commercianti delle commissioni viene introdotto un credito d’imposta pari al 30%.
Tra le misure introdotte in sede di conversione spicca la riscrittura del calendario dell’assistenza fiscale con il 730 che, dal 2021, potrà essere presentato fino al 30 settembre di ciascun anno. Viene inoltre prevista una finestra mobile di invio delle dichiarazioni che consentirà ai contribuenti di non subire ritardi nell’erogazione dei crediti fiscali chiesti a rimborso.
Tra le altre novità si segnala l’introduzione del ravvedimento operoso per i tributi locali possibile fino al momento dell’accertamento del comune o dell’ente territoriale.
Arriva anche la riduzione del saggio di interesse di mora applicato al versamento rateizzato dei tributi o per i ritardati pagamenti e i rimborsi che da una misura normativa fissata in un range compreso tra lo 0,5 e il 4,5% passa a un intervallo tra lo 0,1 e 3%.
È confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Viene prorogato al 2020 la detrazione al 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di € 10.000) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è riconosciuta a fronte di interventi di ristrutturazione avviati a partire dal 1.1.2019 o nel 2020.
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è
demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE:
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
- Fino a € 2,5 milioni di investimenti: 40% di Credito di Imposta
- Da € 2,5 milioni a € 10 milioni di investimenti: 20% di Credito di Imposta
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Altri beni
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.
Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
- oltre alle imprese in difficoltà (di cui all’art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014), sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001);
- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
- il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro.
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Per sapere se un edificio si trova nelle zone summenzionate appare opportuno informarsi presso gli uffici tecnici dei Comuni.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica.
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
Rifinanziata la Legge Sabatini con l’obbiettivo di favorire gli investimenti ecosostenibili.
In particolare una quota pari al 30 per cento delle risorse è riservata alla concessione dei contributi per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, ossia degli investimenti “Impresa 4.0”.
Si prevede poi un’ulteriore riserva pari al 25 per cento delle risorse destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per queste operazioni è prevista una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.
Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili e la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore o da un professionista indipendente.
Dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica).
Viene riconosciuta un’agevolazione fiscale alle imprese (in contabilità ordinaria) che incrementano il capitale proprio mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.
Sempre a supporto del made in Italia arriva la proroga al 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
Sono agevolabili:
- spese per l’affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
Il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro.
È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.
Viene prevista la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
Come noto, a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”.
È previsto che dall’1.10.2020 l’agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).
I contributi pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 sono destinati a finanziare, per il periodo gennaio-settembre 2020, la rottamazione dei veicoli fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 (con più di otto posti a sedere), e l’acquisto (anche in leasing) di autoveicoli a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) oppure a benzina ma di categoria euro VI.
I contributi variano da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro in ragione della categoria del nuovo veicolo e non sono cumulabili con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento.
Con un decreto del MEF, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione, e l’entità del contributo massimo. In ogni caso i criteri di valutazione delle domande dovranno assicurare la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
È stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente;
- con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato.
- Emissione di CO2 del veicolo
- Fino a 60 g/km: 25%
- Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km: 30%
- Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km: 40% (50% per il 2021)
- Superiore a 190 g/km: 50% (60% per il 2021)
Viene introdotta un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro.
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i prodotti compostabili, i dispositivi medici e i contenitori per i medicinali
Sono obbligati al pagamento dell’imposta:
- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.
È previsto un credito d’imposta a favore delle imprese attive che attivano la produzione di contenitori compostabili. Il credito è pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.
Non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a
€ 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non tassazione per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
-
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri detraibili (esempio spese per colf/badanti, spese veterinarie, spese funebri, spese frequenza asilo nido, ecc.) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione:
– è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019;
– riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
– richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% nella misura del 60% entro il 30.11.2020 e il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, e va eseguita nell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imposte sostitutive applicabili sono pari rispettivamente a:
- 12 per cento per i beni ammortizzabili (invece della precedente 16%)
- 10 per cento per i beni non ammortizzabili (invece della precedente 12%)
per il maggior valore attribuito, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020.
In sintesi è previsto:
- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento.
È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.
In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.
È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.
Viene prorogato per il 2020 il c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
- recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Merita sottolineare, infine, che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Si istituisce un fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Si rimane in attesa di ulteriori provvedimenti del governo per la determinazione delle condizioni di spettanza.
La legge di Bilancio contiene inoltre misure di sostegno alle famiglie, la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido.
Aumentano a 7 i giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori.
Meno oneri detraibili al 19 per cento per i redditi oltre 120.000 e azzeramento delle voci dai 240.000 euro in su, con l’eccezione delle spese sanitarie e per i mutui. Il comma 629 modifica l’art. 15 del TUIR aggiungendo un nuovo comma 3-bis in base al quale la detrazione per oneri :
- spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
- non spetta per redditi superiori a 240.000 euro.
Il reddito complessivo è sempre calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Restano comunque detraibili al 100% a prescindere dal reddito:
- gli interessi passivi sui mutui agrari;
- gli interessi sui mutui per l’acquisto della prima casa;
- gli interessi sui mutui per la costruzione della prima casa;
- le spese sanitarie.
Le voci di spesa sulle quali la detrazione si riduce o sparisce del tutto sono le seguenti:
- asilo nido e attività sportiva ragazzi;
- istruzione scolastica e universitaria e affitto per fuori sede;
- disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- premi di assicurazioni sulla vita e anticalamità;
- restauro dei beni vincolati;
- badanti;
- erogazioni liberali;
- abbonamento al trasporto pubblico;
- servizi di interpretariato per i sordomuti e cani guida per i ciechi;
- veterinarie;
- funebri.
Nessun ritocco è stato effettuato, invece, in riferimento agli oneri deducibili dal reddito, tra i quali rientrano, tra l’altro, la maggioranza delle detrazioni liberali.
Arriva lo sgravio totale dei contributi per i nuovi contratti di apprendistato stipulati nel 2020.
La misura, con l’obbiettivo di promuovere l’occupazione giovanile, riguarda i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati a partire dal 1° gennaio del prossimo anno.
Non riguarda l’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca.
Per questi contratti è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento. Confermato il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
La norma estende all’anno 2022 l’applicazione del meccanismo di monitoraggio sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già stabilito per i periodi dal 2019 al 2021 e dal 2023 in poi.
In base alle disposizioni l’INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di scostamento negativo dell’andamento delle entrate tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone l’adozione delle conseguenti misure correttive.
Anche per il 2020 resta fermo il limite dei 34 anni di età, per ricevere l’incentivo in caso di assunzione stabile.
Stiamo parlando della decontribuzione prevista dal comma 100 della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che dispone uno sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 30.
Detto limite, era stato innalzato, per il solo anno 2018, agli under 35.
Con l’intervento della legge di Bilancio 2020, viene prorogata l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, per poi rientrare nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età).
Come era già previsto dalla norma, il legislatore ha previsto un ulteriore vincolo all’utilizzo dello sgravio contributivo e cioè che detti lavoratori non possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.
In dettaglio con le modifiche introdotte:
- si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018;
- si conferma per gli anni successivi il limite di 29 anni e 364 giorni;
- viene abrogata un’analoga disciplina transitoria, mai attuata per la mancanza del relativo decreto ministeriale (quella prevista dal decreto dignità);
- si consente l’aumento transitorio della misura dello sgravio al Sud, ossia nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, e per un ammontare non superiore a 3.000 euro l’anno.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e l’assunzione di dirigenti.
Lo sgravio è pari:
- al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- al 100 per cento per le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La riduzione contributiva:
- si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, a patto che al momento della conversione sia rispettato il requisito anagrafico;
- si applica per i contratti di apprendistato solo con riferimento all’eventuale fase successiva di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, a condizione che il lavoratore abbia un’età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione del rapporto;
- non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.
Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall’età anagrafica di quest’ultimo al momento della nuova assunzione.
L’applicazione dello sgravio non modifica l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.
Diventano strutturali gli sgravi fiscali per l’occupazione dei laureati, normativa prevista dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018).
Ridotto però l’ammontare dello sgravio contributivo che scende da 8.000 euro a 3.000. L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro che assumono giovani:
- in possesso di laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni di età;
- in possesso di dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento dei 35 anni di età.
Il comma cancella le disposizioni precedenti in vigore per il 2019 e stabilisce che si applicano anche in questo caso gli incentivi all’assunzione dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2019).
Queste ultime disposizioni prevedono in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico per un periodo massimo di trentasei mesi nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Al fine dei controlli l’INPS dovrà acquisire le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni conseguiti.
Per chiarimenti /informazioni contattare gli Uffici di Confartigianato od inviare una e- mail a referentitributarioprovinciale@confartcn.com o paghe@confartcn.com