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Decreto Crescita: le principali novità fiscali per le imprese

Il decreto Crescita contiene numerose misure di incentivazione e novità normative per le imprese. Tra le principali disposizioni in materia di agevolazioni, si rileva la reintroduzione del super ammortamento e le modifiche alla disciplina del patent box, della Sabatini quater e della misura “nuove imprese a tasso zero”. Istituiti, inoltre, nuovi strumenti di sostegno e diversi crediti d’imposta, tra cui uno a favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.

 

L’elenco delle novità è molto lungo, per cui vale la pensa di sintetizzare il contenuto delle norme fiscali contenute nel testo definitivo del decreto.


Riapertura superammortamento

Si reintroduce dal 1° aprile 2019 il superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.


Mini IRES

Si tratta di una versione “semplificata” dell’IRES in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.

L’aliquota ordinaria (24%) verrà ridotta più gradualmente e, in particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali.

Alla luce di quanto appena detto, dunque, le aliquote saranno le seguenti:

  • 22,5% per l’anno di imposta 2019;
  • 21,5% per il 2020;
  • 21% per il 2021;
  • 20,5% per il 2022;
  • 20% a decorrere dal 2023, a regime.

Deducibilità IMU dal reddito d’impresa

Con effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l’IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

La deduzione si applica nella misura del:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
  • 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Dichiarazione IMU/TASI

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI si sposta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Sempre ai fini IMU, si eliminano gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.


Tassazione canoni non percepiti

Si consente al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

Le norme introdotte hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.


Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni

Viene previsto lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP delle persone fisiche e giuridiche. In particolare, si dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I contribuenti soggetti all’IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.


Agevolazioni trasferimenti immobiliari

Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare anche in caso di operazioni esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute:

  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte;
  • gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.

L’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

L’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione.

Rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.


TASI

Sono esentati dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.


Ecobonus e sismabonus

Si estende, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni (sismabonus) consistenti nel diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione.

Inoltre, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, è prevista la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013), per gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013) e per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.


Incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi

La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% fino ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.

Per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.


E-fattura San Marino

Anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino è previsto l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari.


Termine emissione e-fattura

Cambia il termine per l’emissione della fattura previsto dal D.L. n. 119/2018: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.


Trasmissione corrispettivi e lotteria scontrini

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Viene eliminata la norma che consente l’individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, si raddoppia la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti.


Proroga versamenti imposte per i soggetti ISA

Si prorogano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.


Bollo su e-fatture

L’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate si applica la sanzione del 30% del dovuto.

L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio.


Vendite tramite piattaforme digitali

I soggetti IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo termini e modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati sia i beni che sono all’interno dell’Unione europea.


Riapertura rottamazione cartelle

Si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

  • alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
  • al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l’agente della riscossione, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi (2% annuo) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.