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Credito d’imposta per la sanificazione esteso all’acquisto di mascherine

Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e occhiali.

Lo prevede l’art. 30 del c.d. decreto liquidità, che contiene ulteriori misure a fronte della situazione di emergenza epidemiologica.

La modifica riguarda, in sostanza, l’ambito applicativo dell’art. 64 del c.d. “Cura Italia”, che attualmente prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Il nuovo DL Liquidità prevede un ampliamento di tale agevolazione per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Viene infatti disposto che, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

La disposizione estende quindi le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta inizialmente attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, come si legge nella relazione illustrativa al DL, anche quelle relative a:

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
  • i detergenti mani e i disinfettanti.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. 

Il limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro.

Si rinvia alle disposizioni attuative  a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020.

In tale DM saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa. 

Si attende quindi di conoscere quali saranno le modalità di accesso all’agevolazione, posto che la stessa potrebbe non essere di natura automatica essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.