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Coronavirus. DPCM 11 marzo 2020


Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.

  • SONO CHIUSI i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI (Articolo 1, Punto 3)
  • POSSONO RESTARE APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE (Allegato 2)
  • POSSONO RESTARE APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)
  • SONO GARANTITI i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto

Attività degli artigiani e delle piccole imprese

Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus.

Si interpreta quindi che

  • possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti, carrozzieri, centri di revisione, …);
  • possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni di sanificazione;

le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici, cartongessisti, decoratori, …

  • Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili
  • Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il cantiere sul quale sta andando a lavorare)

Altre attività economiche

POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione al testo del DPCM.

In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità, confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.


Per informazioni:
Segreteria territoriale Confartigianato Imprese Cuneo
Telefono 0171 451111