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Conversione in legge del Decreto Ristori – Disposizioni in materia di lavoro e previdenza

Con la Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 176/2020 di conversione del c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

Di seguito si riporta, per punti, alcune delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane.

In relazione al nuovo periodo di 6 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27,D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA), sono rifinanziati per un totale di 450 milioni di euro per il 2021.

È previsto, inoltre, che i periodi di integrazione salariale, pari a 18 settimane complessive siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Disposizioni in materia di licenziamento.

Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 gennaio 2021.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero contributivo, che pertanto nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM del 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi unificati per l’assicurazione obbligatoria riscossi dall’Inps, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La sospensione si applica alle imprese che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1, i cui dati identificativi verranno comunicati all’INPS e all’Inail da parte dell’Agenzia delle Entrate (commi 1 e 2).

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Per i soggetti esercenti attività d’impresa con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione e che abbiano subito diminuzione del fatturato superiore al 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza al mese di dicembre 2020.

Bonus baby-sitting

La norma riconosce, a decorrere dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle c.d. zone rosse del territorio nazionale, individuate con ordinanze del Ministro della salute nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il voucher non è riconosciuto nel caso in cui le prestazioni di baby sitting siano rese dai familiari.

Sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato duale (c.d. di primo livello)

I commi in esame prevedono il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell’anno 2021. L’agevolazione si applica ai primi 36 mesi del rapporto di lavoro: a partire dal quarto anno la contribuzione sarà quindi versata nella misura ordinaria pari al 10%.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

La disposizione riconosce, limitatamente alle c.d. zone rosse del territorio nazionale, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19bis del presente decreto, la possibilità alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle scuole secondarie di secondo grado (scuole medie), lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, usufruendo del congedo parentale straordinario con corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Con una prossima newsletter illustreremo le nuove disposizioni previste in materia dalla Legge di Bilancio 2021.

Per informazioni contattare gli Uffici di Confartigianato Imprese Cuneo