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Cartelle di pagamento: sospese fino al 30 giugno 2020

L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato alcune FAQ sulla sospensione delle cartelle di pagamento (prevista dal Decreto Legge n. 18 – art. 68).

Per le cartelle di pagamento il cui termine di pagamento scade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, i pagamenti vanno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

Viene chiarito come, nonostante la norma si riferisca al pagamento “in unica soluzione”, sia in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo (da presentare entro il 30 giugno 2020).

Il chiarimento più importante è però il seguente: anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga. Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro fine giugno.

Quanto al preavviso di fermo del veicolo, è chiarito che fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.  Invece se si ha un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata è possibile pagare e chiedere la cancellazione del fermo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto.

Si precisa inoltre che gli avvisi bonari e le rate in scadenza, anche se comprese nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020, sono esclusi dalla sospensione dei versamenti.


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