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Brexit: fine del periodo transitorio Accordo sul commercio e la cooperazione tra UE e regno unito

E’ stato pubblicato il provvedimento francese che istituisce l’obbligo di segnalazione degli angoli ciechi sui camion mediante appositi adesivi.

si riportano qui di seguito alcune prime indicazioni in attesa di ricevere maggiori dettagli dalla Confartigianato Trasporti la quale è stata interessata della questione dallo stesso dirigente Rosso.

1.       L’obiettivo è quello di consentire alle altre vetture della strada di individuare meglio l’esistenza e la collocazione degli angoli ciechi.

2.       l’obbligo di esporre in modo visibile la segnaletica che mostra punti ciechi sul veicolo è per tutti i veicoli pesanti superiori a 3,5 tonnellate (nazionali ed esteri).

3.       A seconda del tipo di veicolo, la segnaletica dovrà sempre essere collocata nella posizione più adeguata sul retro e sul fianco del veicolo. Stesso discorso anche per i rimorchi. Questa segnaletica dovrà essere posizionata in modo tale che sia visibile in tutte le circostanze e non ostacoli la visibilità delle targhe e delle iscrizioni regolamentari del veicolo. Non deve compromettere altresì la visibilità di luci e dispositivi di segnalazione vari, né il campo di visione del guidatore.

4.       Fanno eccezione, nel senso che sono soltanto parzialmente esonerati, i veicoli a motore e quelli rimorchiati per i quali sussiste un’impossibilità tecnica. È il caso in particolare dei portacontainer, delle bisarche, dei trattori per semirimorchi, dei veicoli cisterna, dei veicoli pianali, dei bracci per cassone amovibile, dei dolly. Perché per questi veicoli il contrassegno va posto sul retro in posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche. Considerazione analoga vale per i veicoli rimorchiati che, per un’impossibilità tecnica, non possono accogliere segnaletica laterale.

5.       Il mancato rispetto di tale obbligo sarà sanzionato con una sanzione di quarta classe: multa di € 135 a condizione che il pagamento avvenga entro 45 giorni (o 60 giorni tramite tele procedura su Internet).

Brexit: fine del periodo transitorio – accordo sul commercio e la cooperazione tra ue e regno unito

Confartigianato Trasporti comunica che con riferimento al trasporto di merci su strada fra l’Unione europea e il Regno Unito, il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio previsto nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.

Con decorrenza 1 gennaio 2021, in ogni caso, pur non essendo più il Regno Unito stato membro dell’UE, il trasporto di merci su strada fra l’Unione europea e il Regno unito e viceversa continua ad essere eseguibile da parte delle imprese di trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la normale copia conforme.

Forniamo di seguito alcune informazioni tecniche messe a disposizione dalla competente Direzione Generale del Ministero dei Trasporti.

In base al recente Accordo tra Unione europea e Regno Unito sugli scambi commerciali e la cooperazione – il quale troverà applicazione provvisoria, secondo informazioni ricavabili da documenti dell’UE, dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 per consentire il completamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni previsti per l’entrata in vigore – lo stesso, per quanto riguarda gli aspetti principali, prevede un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto per i trasportatori delle due parti in possesso ordinariamente delle rispettive licenze, che eseguono trasporti tra l’UE e il Regno Unito e viceversa, oltre a garantire il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti.

Pertanto il regolamento (UE) n. 2020/2224, emanato unilateralmente il 28 dicembre u.s. dall’UE, che aveva previsto misure temporanee di emergenza per consentire lo svolgimento dei trasporti su strada di merci fra l’UE e il Regno Unito, basandosi sostanzialmente su una continuità del regime della licenza comunitaria, non mostra necessità di trovare applicazione nella misura in cui dal 1° gennaio 2021 é entrato in vigore, in via provvisoria, il menzionato Accordo UE – UK che disciplina anche i trasporti su strada.

Peraltro il suddetto Accordo, oltre ai citati trasporti da punto a punto, nel rispetto delle precise condizioni previste, consente anche di eseguire fino a 2 operazioni extra all’interno del territorio dell’altra parte, pertanto i trasportatori dell’UE potranno eseguire nel Regno Unito fino a un massimo di 2 operazioni di cabotaggio entro 7 giorni dallo scarico in UK (mentre i trasportatori del Regno Unito potranno eseguire al massimo 1 operazione di cabotaggio in uno stato membro, fra le 2 operazioni massime aggiuntive consentite nel territorio dell’UE, dopo un trasporto a carico dal Regno unito a tale stato).

Va anche ricordato che i trasporti da e per il Regno Unito possono essere svolti anche con l’autorizzazione multilaterale CEMT, partecipando tale Paese al sistema del contingente di autorizzazioni in quanto membro della Conferenza.

Si coglie l’occasione per comunicare che è stata completata l’assegnazione e la spedizione delle licenze CEMT alle imprese che hanno avuto diritto al rinnovo.

Riguardo alle assegnazioni per graduatoria si provvederà secondo i tempi tecnici necessari, inclusa la pubblicazione della graduatoria.

E’ auspicabile comunque che tutti i soggetti preposti ad ogni attività che riguardi lo svolgimento dei trasporti su strada UE – UK, operino in questo momento particolare per facilitare il regolare svolgimento dei trasporti medesimi, onde limitare al minimo possibili disagi a imprese e operatori, tenuto anche conto delle note difficoltà aggiuntive connesse alla problematica COVID.

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno disponibili ulteriori informazioni di dettaglio.