_Tutte le notizie

Bonus pubblicità 2020, comunicazione per l’accesso dal 1° al 30 settembre

Dal 1° al 30 settembre deve essere presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 tramite l’apposito modello da compilare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta per il 2020 spetta in relazione agli investimenti effettuati, per cui non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione – requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime” – unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Ciò comporta che, limitatamente al 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
– entro il 30 settembre 2020 la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– entro il 31 gennaio 2021 la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.


Informazioni sintetiche sul credito di imposta

Chi può usufruire del credito di imposta:

  • Imprese (indipendentemente dal regime contabile)
  • Professionisti
  • Enti non commerciali

Per quali spese:

spese per inserzioni pubblicitarie (non televendite) su:

  • stampa quotidiana e periodica anche “on line” iscritti presso il competente Tribunale,
  • emittenti radiofoniche / televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Spese escluse:

spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari: televendite e servizi di messaggeria vocale /chat-line con servizi a sovraprezzo, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità tramite piattaforme online o social, pubblicità su schermi di sale cinematografiche.

Importo del credito di imposta:

50% delle spese sostenute con data riferibile al periodo 01.01.2020 – 31.12.2020.

Utilizzo del credito d’imposta:

il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo “6900”. E’ tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP e deve essere indicato nel modello Redditi.

Procedura per ottenere il credito d’imposta:

  • entro il 30 settembre 2020 occorre presentare apposita “domanda per la prenotazione”;
  • entro il 31 gennaio 2021 occorre presentare apposita “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Le domande devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello.

Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio:

a seguito della domanda di prenotazione verrà pubblicato un primo elenco dei soggetti ammessi e successivamente alla ricezione delle dichiarazioni sostitutive un secondo elenco con l’importo del credito di imposta (nei limiti massimi dello stanziamento previsto).

Documentazione da conservare:

il richiedente è tenuto a conservare le fatture, attestazione sulla effettuazione delle spese sostenute rilasciata dai soggetti legittimati (commercialista / professionista abilitato al rilascio del visto di conformità).


Per informazioni contattare l’Ufficio Tributario Provinciale
tel. 0171 451214

Oppure inviare una e-mail a:
referentitributarioprovinciale@confartcn.com