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Banca dati europea “SCIP” sulle sostanze pericolose “preoccupanti” dal 5/01/2021

SCIP è una banca dati contenente informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) istituita a norma della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). A partire dal 5 gennaio, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti denominate “SVHC” (Substances of Very High Concern) in una concentrazione superiore allo 0.1% in peso, hanno l’obbligo di fornire informazioni su questi articoli all’Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA.

L’elenco delle sostanze SVHC è disponibile nel sito ufficiale di ECHA al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

La banca dati SCIP “Substances of Concern In Articlesand Products” è stata sviluppata da ECHA nell’ambito del regolamento REACH. L’obiettivo della banca dati SCIP è assicurare che le informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti nell’elenco di sostanze candidate siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di smaltimento in quanto rifiuti.

Inoltre, la banca dati:

  • promuove la sostituzione di tali sostanze pericolose con alternative più sicure nella produzione di articoli
  • contribuisce a migliorare l’economia circolare aiutando i gestori dei rifiuti a garantire che tali sostanze non siano presenti nei materiali riciclati. 

La banca dati SCIP non impone obblighi ai gestori dei rifiuti, ma rende loro disponibili ulteriori informazioni per aiutare il settore dello smaltimento a migliorare le attuali pratiche di gestione dei rifiuti e a promuovere l’uso dei rifiuti come risorse.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1 % p/p. 

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all’ECHA:

  • produttori e assemblatori dell’UE, 
  • importatori dell’UE, 
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato. 

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

Quali informazioni devono essere comunicate all’ECHA?

I fornitori di articoli devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni:

  • dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto. 

In Italia l’Autorità Competente per la normativa sui rifiuti è il Ministero dell’Ambiente: l’Helpdesk REACH fornisce assistenza alle imprese per gli adempimenti SCIP; al link https://reach.mise.gov.it/accedi-a-reach è possibile inviare quesiti o richiedere un incontro “virtuale” con gli esperti per avere chiarimenti.

Per ulteriori chiarimenti contattare l’Area Ambiente di Confartigianato Cuneo

Confartigianato Cuneo – Area Ambiente
tel. 0171 451111 – ambiente@confartcn.com

Oppure compila il form per essere ricontattato