Autotrasporto: rimborso accise 1° trimestre 2013

L’agenzia delle Dogane, con nota n. R.U. 36996 del 26/03/2013 comunica che in riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2013, per poter usufruire del beneficio in oggetto, le imprese dovranno presentare la dichiarazione, utilizzando il software disponibile sul sito internet.

Pertanto per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2013.

Si riepilogano, di seguito, i soggetti beneficiari e gli importi del rimborso spettante.

SOGGETTI BENEFICIARI
Hanno diritto all’agevolazione:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

IMPORTO DEL BENEFICIO
Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 marzo 2013, l’entità del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto.

L’utilizzo in compensazione potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2014 tramite modello F24 con il CODICE TRIBUTO 6740 decorsi 60 giorni dalla data di presentazione.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competente, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2015.

Per ogni informazione contattare l’Ufficio Provinciale Tributario
Tel. 0171.451111 – E-mail referentributarioprovinciale@confartcn.com