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Autocarri considerati autovetture ai fini fiscali

Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, è previsto che i cd. “falsi autocarri” sono soggetti alle limitazioni della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi previsti per le autovetture. Sono considerati tali i mezzi immatricolati come autocarri (con codice N1), che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: codice di carrozzeria FO, 4 o più posti, rapporto tra potenza motore (espressa in Kw) e portata (espressa in tonnellate) del veicolo pari o superiore a 180.

Si precisa che: tutti i veicoli strumentali per natura diversi dagli autocarri non sono interessati alla disciplina; la verifica non deve essere effettuata su qualsiasi autocarro ma soltanto su quelli di tipo furgonato (F0) con più di 4 posti a sedere.

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