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ATTENZIONE! NUOVO OBBLIGO A PARTIRE DA OGGI!

Il Decreto Sostegni ter dispone che, per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 Euro, sarà necessario riportare il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture elettroniche emesse.

Quanto sopra è necessario al fine di usufruire dei bonus edilizi.

L’elenco dei lavori interessati sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

Si attendono ancora chiarimenti ministeriali in merito all’applicabilità di tale disciplina ai lavori della filiera edile (es. serramentisti, impiantisti, etc).

Al momento, si ritiene che la norma non trovi applicazione per le imprese che non eseguono i lavori edili di cui all’allegato X del DLgs 9.4.2008 n.81. In tal senso si è espressa, con riferimento alla “congruità della manodopera” la Commissione nazionale paritetica delle casse edili, specificando, nella FAQ 2 del 3.5.2022, che “laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.”

Poiché sul punto si stanno susseguendo indicazioni interpretative si segnala, per gli opportuni approfondimenti, quanto riportato, con riferimento alla verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera, sul sito della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili raggiungibile con il seguente link: https://www.cnce.it/congruita/.

Non esitare a contattare i nostri uffici di Zona: