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AREA AMBIENTE – Fresato di asfalto: regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto – end of waste

Entro il 31/10/2018 va presentata l’istanza di aggiornamento degli impianti autorizzati al recupero

Il Ministero dell’Ambiente con Decreto 28 marzo 2018 n. 69, individua le condizioni ed i criteri in presenza dei quali il fresato d’asfalto cessa di essere qualificato come rifiuto.

Il nuovo quindi regolamento detta i criteri specifici da rispettare affinchè il “conglomerato bituminoso”, cioè il rifiuto proveniente da operazioni di fresatura a freddo o di demolizione delle pavimentazioni bituminose, cessi di essere qualificato come rifiuto e possa essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”.

Sono state stabilite le specifiche che IL PROCESSO DI RECUPERO DEVE RISPETTARE (es. verifiche sui rifiuti in ingresso e sul granulato ottenuto) e gli scopi per i quali il granulato è utilizzabile definendone gli standard di riferimento.

Il rispetto dei criteri previsti dovranno essere attestati dal produttore (cioè dal gestore dell’impianto autorizzato) tramite autocertificazione.
La domanda/istanza di aggiornamento alla nuova disciplina deve essere presentata all’autorità competente dal gestore dell’impianto di recupero del fresato in granulato entro il 31 ottobre 2018.

 

Allegato:
DM 28 marzo n. 69

 

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