Area Alimentazione

Area Alimentazione – Panificazione Rinnovo C.C.N.L. – Ipotesi di accordo del 6 dicembre 2021

In data 6 dicembre 2021 è stata stipulata l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione scaduto il 31 dicembre 2018, che comprende i dipendenti dalle imprese alimentari artigiane e dalle imprese della panificazione e i lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, rispetto ai quali l’intesa completa l’accordo del 28 gennaio 2021.

In applicazione dell’accordo interconfederale del 26 novembre 2020 il CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali contenuti.

DECORRENZA E DURATA

1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime:

  • per il settore Alimentare pari a 77,00 euro per il livello 3A, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 3 tranches:

32,00 euro a partire dal 1° novembre 2021;

30,00 euro a partire dal 1° marzo 2022;

15,00 euro a partire dal 1° luglio 2022;

  • per il settore Panificazione pari a 74,00 euro per il livello A2, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 3 tranches:

32,00 euro a partire dal 1° novembre 2021;

30,00 euro a partire dal 1° marzo 2022;

12,00 euro a partire dal 1° luglio 2022.

Con l’Accordo in esame le Parti hanno riconosciuto, con esclusivo riferimento alla Parte II del CCNL relativa alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, i seguenti incrementi sui minimi tabellari al parametro convenzionale 137 (con relativa riparametrazione sui vari livelli contrattuali) da erogarsi in due tranches:

  • 20,85 euro a partire dal 1° novembre 2021;
  • 20,85 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Gli aumenti relativi alla mensilità di novembre 2021 vanno corrisposti come arretrati unitamente alle retribuzioni di dicembre 2021.

UNA TANTUM

Con riferimento alle imprese artigiane del settore alimentare e alle imprese del settore panificazione, viene disposta, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione  dell’accordo (6 dicembre 2021), ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2019 – 31 ottobre 2021), la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 140,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in  relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Si sottolinea che tale somma:

  • è corrisposta in 2 tranches di pari importo:

70,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2022;

70,00 euro con la retribuzione del mese di aprile 2022;

  • agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%;
  • è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale;
  • è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum fino a concorrenza; tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021.