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AMBIENTE – Etichettatura ambientale imballaggi: Confartigianato ottiene il rinvio dell’adempimento

Importante risultato per l’azione svolta da Confartigianato sul fronte dell’etichettatura ambientale degli imballaggi. 

Nella conversione in Legge del Dl Sostegni, è stata accolta la richiesta della Confederazione di rinviare al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dell’obbligo, introdotto a settembre 2020, di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Uno slittamento motivato dai troppi dubbi interpretativi e dalle forti incertezze sugli aspetti operativi dell’adempimento, che stavano disorientando molti produttori e utilizzatori.

Oltre al differimento necessario per fare chiarezza su obblighi, soggetti coinvolti e sanzioni, la Confederazione ha ottenuto che “i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

In questo modo, si risolve il problema degli imballaggi confezionati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo che, non potendo essere rispettato, si sarebbero accumulati inutilizzati nei magazzini, provocando difficoltà pratiche, logistiche e anche ambientali.


Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato una circolare che fornisce importanti indicazioni sul tema

Aspetti di maggior rilievo

Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale

I produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio, sia esso finito che semilavorato, garantendo un’informazione completa e idonea a tutti i soggetti della filiera. Le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise, anche attraverso accordi commerciali e contrattuali, tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso. Pertanto l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto

Per gli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

Per tali tipologie è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Per gli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

Imballaggi destinati all’esportazione

L’obbligo in oggetto non è ancora armonizzato a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione. In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati in export a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Ricorso al digitale

È consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione.