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Aggiornate le disposizioni per i cantieri stradali in presenza di traffico veicolare

È stato pubblicato il Decreto 22.01.2019 relativo sui lavoratori che svolgono l’attività in presenza di traffico veicolare.

Con gli Articoli 3 e 4 vengono definite le regole su “Informazione e formazione agli addetti” e “Dispositivi di protezione individuale da utilizzare”.

Art3 – Informazione e formazione: I datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie assicurano che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale

Art4 – Dispositivi di protezione individuale: Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1 e 2. I veicoli operativi di cui all’art. 38 del Regolamento del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.