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Agenzia delle Entrate: programmazione dei controlli 2016

Con circolare n. 16/E del 28.04.2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni relativamente agli indirizzi sui controlli da effettuare nel corso del 2016. La circolare, in generale, raccomanda una maggiore analiticità dei controlli, anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria può accedere ai meccanismi presuntivi previsti dalla legge.

L’estremo formalismo di alcuni rilievi, infatti, ha portato all’accertamento di maggiori imposte per un certo verso scollegati alla realtà economica di molti contribuenti: viene, in particolare, chiarito che nelle ipotesi di applicazione delle indagini finanziarie, oltre ad un’attenta analisi dei profili di rischio, deve essere verificato se il risultato ottenuto sia “compatibile” con il profilo del contribuente (il meccanismo previsto dalla presunzione, in parte dichiarato incostituzionale, può portare a ricostruzioni induttive che si possono definire aberranti).

Si esaminano gli aspetti più importanti tralasciando i controlli sui grandi contribuenti, enti non profit e l’abuso del diritto.

I controlli in generale

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 16/D/2016 tutta l’attività di prevenzione e contrasto dovrà essere caratterizzata da un miglioramento qualitativo. I controlli dovranno, quindi, essere sempre più mirati e finalizzati a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l’attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando, per converso, di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare.

Per quanto attiene la specifica attività di controllo, nel 2015 è stato raggiunto l’obiettivo di rendere disponibili gli aggiornamenti degli applicativi di analisi e selezione dei soggetti e delle prime procedure di accertamento all’ultimo periodo di imposta chiuso nel più breve tempo possibile dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In particolare, gli applicativi di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e le prime procedure di accertamento sull’anno di imposta 2014 sono state rilasciate a dicembre 2015. Ciò consente una maggiore tempestività nei controlli per l’anno in corso.

Si segnala che fanno parte del patrimonio informativo dell’Agenzia anche i dati che, a vario titolo, pervengono dalle autorità fiscali estere. Si fa particolare riferimento allo scambio automatico e massivo di informazioni su soggetti residenti in Italia con redditi di fonte estera.

Studi di settore

Per quanto concerne i contribuenti soggetti agli studi di settore, l’Agenzia precisa che è possibile effettuare analisi su coloro che hanno presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ed i dati in essi contenuti costituiscono una fonte preziosa di informazioni per meglio comprendere la reale capacità contributiva del soggetto, soprattutto se utilizzati unitamente alle altre notizie disponibili. Le anomalie emergenti dall’applicazione dello studio, nonché i casi di mancata presentazione del relativo modello, saranno debitamente valutati per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio che portino a ritenere che vi sia un’infedele dichiarazione di materia imponibile.

Ad esempio, attraverso l’utilizzo della banca dati Spesometro è possibile conoscere i dati comunicati dai vari fornitori del soggetto e riscontrarli con quanto dallo stesso indicato in dichiarazione e nel modello degli studi di settore, oltreché individuare le posizioni che presentano probabili anomalie con riferimento al principio di inerenza da valutare però in maniera più approfondita nel corso della successiva attività istruttoria.

Particolare verrà prestata nei confronti di quei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile. In tutti questi casi, allo scopo di garantire trasparenza e incentivare la compliance dichiarativa, gli Uffici indicheranno nella motivazione degli atti che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall’applicazione degli studi di settore.

Fenomeni di frode

Specifica attenzione verrà data, secondo l’Agenzia, all’individuazione di false fatturazioni o di false indicazioni di componenti negativi poiché, come emerso anche dalla cronaca recente, si tratta di fattispecie assai insidiose che, oltre ad intenti evasivi in larga parte connotati dalle caratteristiche della frode, possono a volte celare anche veri e propri fenomeni corruttivi, da contrastare con forza e determinazione, richiedendo nei casi più complessi o rilevanti la collaborazione dell’Ufficio Antifrode.

Verrà valutato se sussistono ricorrenze di comportamento tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o intermediario e, soprattutto, se ci sono elementi che fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di “ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo, poiché in questo caso è necessario procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito, ivi incluso il consulente.

Uso delle presunzioni

Secondo quanto chiarito dalla circolare, l’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’ufficio secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.

In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche.

Imposte di registro, ipotecarie, catastali e successioni

Tra i possibili criteri selettivi, già in precedenti comunicazioni di servizio è stata evidenziata l’importanza dello scostamento esistente tra il valore dichiarato nell’atto e i valori OMI, ricavabile tramite l’apposito applicativo che consente agli uffici di procedere autonomamente all’analisi e selezione degli atti da sottoporre a controllo, previa individuazione di una soglia di scostamento ritenuta critica. A tale riguardo, si sottolinea che le quotazioni OMI – pur costituendo un punto di riferimento importante perché derivanti da puntuali analisi del mercato immobiliare – rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio, per cui dovranno essere necessariamente integrate anche dagli ulteriori elementi in possesso dell’ufficio o acquisiti tramite l’attività istruttoria.