Versamenti con modello F24 dal 1 ottobre 2014

A decorrere dall’1.10.2014, è prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali / assistenziali, nonché dell’IMU, TASI e TARI, da effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA.

La circolare ministeriale n. 27 del 19.9.2014, n. 27/E, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti con particolare riguardo alle ipotesi in cui risulta ancora possibile l’utilizzo del mod. F24 cartaceo.

Le nuove regole di versamento sono così sintetizzabili.

Tipologia versamento Soggetto Modalità utilizzate
Modello F24 a “zero”

L’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello è pari a zero.

Qualsiasi(titolare partita IVA o privato) Entratel / Fisconline (F24 web /F24 online / F24 cumulativo / F 24 addebito unico)
Modello F24 a debito con compensazione Qualsiasi(titolare partita IVA o privato) Entratel / Fisconlineremote / home banking
Modello F24 a debito senza compensazione Titolare di partita IVA Entratel / Fisconlineremote / home banking
Modello F24 a debito senza compensazione > € 1.000 Privato Entratel / Fisconlineremote / home banking
Modello F24 a debito senza compensazione < € 1.000 Privato Entratel / Fisconlineremote / home bankingcartacea

VERSAMENTI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Poiché le nuove regole operano contestualmente a quelle già in vigore, i soggetti titolari di partita IVA, come specificato nella Circolare n. 27/E in esame, oltre a dover effettuare i versamenti utilizzando le modalità telematiche, sono altresì obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) relativamente ai modd. F24 con utilizzo in compensazione del credito IVA annuale / trimestrale di importo annuo superiore a € 5.000.

UTILIZZO DEL MOD. F24 CARTACEO

Nella citata Circolare n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di utilizzare il mod. F24 cartaceo presso una banca / posta / Agente della riscossione al sussistere di alcune specifiche
fattispecie. In particolare ciò è consentito in presenza di:
– F24 precompilato. In tal caso, secondo l’Agenzia, il contribuente che utilizza il mod. F24 precompilato inviatogli dall’Ente impositore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Comune) può presentare lo stesso in formato cartaceo, anche se con saldo superiore a € 1.000, sempreché non siano indicati crediti in compensazione;
– versamenti rateali in corso.

I contribuenti non titolari di partita IVA che hanno scelto di versare a rate i tributi, contributi, ecc., risultanti dal mod. UNICO 2014, possono continuare a presentare il mod. F24 cartaceo fino al 31.12.2014, anche in presenza di:
− importi superiori a € 1.000;
− utilizzo di crediti in compensazione;
− saldo “a zero”.

Così, ad esempio, è ancora possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo per il versamento delle rate dell’IRPEF / addizionale, dell’IVIE / IVAFE, della cedolare secca, dovute da un privato, in scadenza entro il prossimo 31.10 / 1.12.2014.

Considerato che l’“apertura” all’utilizzo del modello cartaceo è riconosciuta per i soli “versamenti rateali”, il secondo / unico acconto 2014 in scadenza nel mese di novembre dovrà essere versato con le nuove modalità.

L’Agenzia fornisce infine specifici chiarimenti a favore dei soggetti oggettivamente impossibilitati a detenere un c/c (ad esempio, soggetto protestato, fallito). In tale ipotesi:
• i modd. F24 con saldo superiore a € 1.000, senza compensazioni, possono essere inviati telematicamente tramite:
− un intermediario abilitato a Entratel “disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto
corrente”;
− una banca / posta / Agente della riscossione che consente la presentazione telematica anche a soggetti non titolari di c/c per i quali il pagamento è effettuato, ad esempio, mediante addebito di carte prepagate.

Qualora non sia possibile il pagamento tramite i citati intermediari, l’Agenzia riconosce, “in via residuale”, la possibilità di presentare il mod. F24 cartaceo;
• i modd. F24 che riportano compensazioni, con saldo a debito, possono essere presentati con le suddette modalità previste per i modd. F24 con saldo superiore a € 1.000, senza compensazioni (banca / posta / Agente della riscossione). “In via residuale” può essere presentato:
− esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) un
F24 “a zero” riportante la compensazione di una parte del debito con il totale dei crediti
disponibili;
− un mod. F24 cartaceo per la parte residua del debito.