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Terre e rocce da scavo: dal 22 agosto in vigore il nuovo Regolamento

Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come SOTTOPRODOTTI e non come rifiuti, è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi.

Dal 22 agosto scorso è entrato in vigore il Dpr 13 giugno 2017, n. 120 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017)

Il nuovo Dpr, pur introducendo alcune novità, mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente, distinguendo due diverse casistiche:

  • applicazione di una procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i cantieri di grandi dimensioni (> 6.000 mc) sottoposti a  VIA – Valutazione Impatto Ambientale o ad AIA -Autorizzazione Integrata Ambientale – anche se il Piano di Utilizzo non richiede più un’autorizzazione esplicita.
  • applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell’ex art. 41bis –AUTOCERTIFICAZIONE – per tutti i cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc) e per siti di grandi dimensioni (superiori a 6.000 m3 ) non sottoposti a VIA o AIA. La dichiarazione è presentata dal produttore (soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo) che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Il nuovo Decreto oltre a stabile i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti per i cantieri di grandi e piccole dimensioni, va a definire le caratteristiche e disciplina il deposito intermedio, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, le terre e rocce da scavo prodotto in siti oggetti di bonifica, la documentazione necessaria per il trasporto, l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce e le modalità di campionamento ed analisi (e relativi parametri) per definirne le caratteristiche ambientali.

 Viene ribadito che le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio.

Il produttore dovrà  inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica “Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo” (D.A.U.).

L’Arpa territorialmente competente effettuerà, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto della normativa e l’onere economico derivante dallo svolgimento di tali attività è a carico del produttore.

Arpa Piemonte ha predisposto la modulistica tipo, prevista dal nuovo Regolamento ed ha previsto delle FAQ ed alcune ulteriori indicazioni per l’applicazione della nuova normativa.

Ulteriori approfondimenti

FAQ – Domande ricorrenti

D.P.R. 120/2017


Modulistica

Schema di dichiarazione di riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 21 DPR 120/2017

Dichiarazione di avvenuto utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 7 DPR 120/2017

Documento di trasporto di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 6 DPR 120/2017


NOTA

Il Decreto NON PREVEDE misure specifiche per i micro – cantieri, richieste e sostenute a suo tempo da Confartigianato. La richiesta portata avanti dalla Confederazione prevedeva la possibilità di introdurre una disciplina semplificata per la gestione di scavi di ridottissime dimensioni (nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi) che sono di gran lunga i più ricorrenti.

Considerata la complessità della norma, la Confartigianato organizzerà a breve un incontro di approfondimento con tecnici dell’Arpa per le aziende del settore interessato.

Per informazioni:
Area Ambiente di Confartigianato Cuneo
tel. 0171 451111 – ambiente@confartcn.com