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Rimborso quota versamento per RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendale e che hanno versato le quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi relativi al RLST.

Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante l’anno di riferimento del rimborso, nella misura stabilita dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.

Per le elezioni di RLS aziendali avvenute nel corso dell’anno, saranno conteggiate come quote in rimborso solamente quelle versate per i mesi di competenza a partire da quello in cui è stata effettuata l’elezione. I mesi di competenza antecedenti non verranno rimborsati a meno che l’elezione non sia stata effettuata in sostituzione di altro RLS aziendale.

La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno e sarà riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Il modello della domanda è scaricabile da sito www.ebap.piemonte.it nella sezione Quote.

La documentazione può essere inviata:
– tramite e-mail, agli indirizzi ebap.piemonte@pec.it o ebap.piemonte@tin.it,
oppure
– tramite raccomandata A/R indirizzata a EBAP, Via Arcivescovado 3 – 10121 TORINO.

Nella domanda dovranno essere indicati i dati per l’effettuazione del bonifico di rimborso.

Documentazione allegata obbligatoria:
1. Allegato 7, qualora non ancora inviato, unitamente alla copia del verbale di elezione del RLS interno (comunicazione di avvenuta elezione del RLS aziendale prevista dall’Accordo Regionale 6 marzo 2012 – modulo scaricabile dal sito sezione Modulistica/ Sicurezza);
2. copia comunicazione nominativo all’INAIL;
3. copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore (Art 37– comma 11 – D.Lgs 81/2008;
4. copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale (Art 37– comma 11 aziende da 15 a 50 lavoratori.

Si rammenta che nelle imprese in cui operano lavoratori dipendenti “non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari” (Accordo Regionale 6 marzo 2012).

Inoltre, la durata dell’incarico del RLS è triennale. Alla scadenza si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS.

Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del RLS sia scaduto.