Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali (da neve)

cartello_penumatici_neve-2Si avvicina l’inverno, e come ogni anno è opportuno ripercorrere i punti principali di quanto previsto dalle normative in vigore in merito all’utilizzo degli pneumatici invernali.

In primo luogo è bene ricordare che l’obbligo di tale utilizzo è alternativo rispetto a quello di detenere, a bordo del veicolo, le catene da neve o altri dispositivi antisdrucciolevoli omologati (di misura e caratteristiche compatibili con il tipo di pneumatici montati).

Il periodo dell’obbligo di dotazioni invernali (dal 15 novembre al 15 aprile) è stato unificato per tutta l’Italia da un decreto ministeriale del 2013, con entrata in vigore anticipata di un mese (dal 15 ottobre) per le zone più nevose, come quelle montane delle Alpi e degli Appennini. Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estensione temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari, quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

Su questo punto la Provincia di Cuneo ha confermato l’ordinanza dell’anno precedente nella quale s’impone l’obbligo di circolare, nel periodo autunnale-invernale, con pneumatici o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio in concomitanza di precipitazioni a carattere nevoso e nei periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile provinciale.

Sulle strade statali l’ordinanza prevede invece l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) a partire dal 15 novembre p.v..

Nella nostra provincia questa disposizione sarà in vigore fino al 31 marzo 2017:
– sulla strada statale 20 “Colle di Tenda” (dal km 85,040 al km 110,401);
– sulla strada statale 21 “Colle della Maddalena” (dal km 2,700 al km 59,708);
– sulla strada statale 28 “Colle di Nava” (dal km 8,300 al km 94,944).

Sull’Autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto tra Marene e Savona, l’obbligo scatterà anche il prossimo 15 novembre e resterà in vigore sino al 15 aprile 2017.

Gli pneumatici invernali sono caratterizzati dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), e ne è consentito l’utilizzo, nel periodo invernale, anche se il loro codice di velocità massima è inferiore a quello previsto sul libretto di circolazione per gli pneumatici estivi (ma in ogni caso non inferiore a Q=160 km orari), in base alla seguente tabella:

Codice di velocita’ e indice di carico

Il codice di velocità indica la velocità alla quale il pneumatico può trasportare un carico corrispondente al suo indice di carico nelle condizioni specificate dal produttore.

L’indice di carico è un indice associato al massimo carico ammesso sul pneumatico alla velocità indicata dal relativo codice di velocità nelle condizioni specificate dal produttore del pneumatico.

codice di velocità  velocità (km/h) IC (kg) IC (kg) IC (kg) IC (kg)
 L  120  68 (315)  82 (475)  96 (710)  110 (1060)
 M  130  69 (325)  83 (487)  97 (730)  111 (1090)
 N  140  70 (335)  84 (500)  98 (750)  112 (1120)
 P  150  71 (345)  85 (515)  99 (775)  113 (1150)
 Q  160  72 (355)  86 (530)  100 (800)  114 (1180)
 R  170  73 (365)  87 (545)  101 (825)  115 (1215)
 S  180  74 (375)  88 (560)  102 (850)  116 (1250)
 T  190  75 (387)  89 (580)  103 (857)  117 (1285)
 U  200  76 (400)  90 (600)  104 (900)  118 (1320)
 H  210  77 (412)  91 (615)  105 (924)  119 (1360)
 V  240  78 (425)  92 (630)  106 (950)  120 (1400)
 W  270  79 (437)  93 (650)  107 (975)  121 (1450)
 Y  300  80 (450)  94 (670)  108 (1000)  122 (1500)
ZR  oltre 240  81 (462)  95 (690)  109 (1030)  123 (1550)

cartello_penumatici_neve-1I dispositivi antisdrucciolevoli (es. catene da neve) devono essere omologati UNI 11313 oppure Onorm V5117; medesimo discorso per le cosiddette calze da neve, dispositivo antisdrucciolo tessile sul mercato da una decina d’anni: per la legge italiana non sono omologate se non recano l’indicazione UNI 11313 o Onorm V5117.

Ricordiamo che ciclomotori e motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

È infine bene precisare che sulle strade statali e sulle autostrade soggette all’ordinanza l’obbligo vige anche quando non nevica. Questo significa che se si viene fermati, senza essere in possesso delle apposite dotazioni sulla vettura, con strade pulite e senza alcun rischio di nevicata, si è comunque passibili di sanzione.