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Nuove regole dal 1.1.2018 per le buste di plastica alla clientela: obbligo di segnalazione sullo scontrino

Una recente legge del giugno scorso (L. 123/17) dispone delle limitazioni a partire dal primo gennaio 2018 ai sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi (ad esempio frutta e verdura), che dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.

Tutte le buste, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri utilizzati nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e panetteria, farmacia dovranno essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%.

In più, dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa.

I rivenditori dovranno adeguarsi perché scatteranno anche pesanti sanzioni per chi cercherà di eludere la legge.

Chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste dalla norma sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

È necessario per tutti gli operatori prestare la massima attenzione in fase di acquisto dei sacchetti, si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Si sottolinea che l’esercente dovrà emettere lo scontrino fiscale da cui risulta il costo del sacchetto (IVA al 22%) in quanto la legge impone che il prezzo deve essere indicato nello scontrino fiscale.

 

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

Tutto ciò premesso e alla luce della disposizione applicabile dal 1° gennaio 2018, si ritiene utile riassumere la disciplina dell’utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 152/2006):

Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente – tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite – 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:

  1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
  • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
  1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
  1. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
  1. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

Poiché a questo riguardo la normativa è vasta e articolata, le polemiche relative alle norme nuove (o presunte tali) sono state particolarmente vivaci e c’è scarsa chiarezza, Confartigianato ha approfondito alcuni quesiti, confrontandosi con i funzionari del Ministero dell’Ambiente che si sono occupati della materia. In particolare iniziando da aspetti particolari e problematici che hanno  trovato difficile interpretazione.

Si riportano di seguito le risposte fornite, fermo restando la disponibilità ministeriale ad affrontare altre specifiche situazioni, domande, perplessità, atteso che le casistiche e le problematiche che vengono evidenziate servono anche al Ministero stesso per comprendere le difficoltà degli imprenditori e valutare l’applicabilità della norma.

QUESITI SPECIFICI

D.1 I sacchetti “vecchi” già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti?
R1. I sacchetti vecchi – se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte – non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1°/1/2018.

D2. Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo?
R2. Non c’è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.

D3. I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri?
R3.  Sì, questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta – come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati – non è soggetto alla prezzatura obbligatoria.

D4. Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per avvolgere e trasportare i capi puliti devono avere le caratteristiche dei sacchetti per l’asporto?
R4. No, anche in questo caso la normativa da applicare è diversa. Essi sono imballaggi (al pari degli appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) e rispondono alla normativa ed alla contribuzione prevista per Conai.

D5. In base alla normativa vi è l’obbligo di inserire nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un qualsiasi prodotto, qualora sia fornito anche lo shopper in plastica?
R5. Sì. Se all’esercente viene richiesta una busta da asporto egli ha l’obbligo di fornirla con le caratteristiche prestazionali menzionate negli articoli citati, a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita.

D6. Come adempiono alla norma i calzolai, che non hanno l’obbligo di emettere scontrino?
R6. Ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche conformi) i calzolai adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo oneroso) che, tuttavia, non trascrivono su scontrino dal quale sono esentati.

D7. Le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli lavorati o dalle ferramenta per avvolgere minuterie metalliche sono soggette alla normativa?
R7. Fermo restando il doveroso approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e considerando l’uso di materiale alternativo compatibile quali le bustine di carta, sembra che le piccole bustine (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica) possano non rientrare nel campo di applicazione della norma.

D.8. Le borse di plastica possono essere vendute sottocosto?
R.8. Sì. Tale possibilità è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare MISE del 7/12/2017 0537605. Tuttavia a tale Ministero rimane la competenza per regolare compiutamente gli aspetti economico-commerciali qui sollevati.

D.9. Il cliente può utilizzare una propria borsa di plastica?
R9. In base alla legge non vi sono elementi ostativi a riguardo. Vi è una eventuale restrizione a proposito che riguarda le buste ultraleggere in quanto – per ragioni sanitarie – devono essere “monouso” ossia non vanno riutilizzate.

Ulteriori quesiti sono in fase di approfondimento confederale e saranno oggetto di informazione non appena disponibili.

Scarica l’informativa del Ministero dell’Ambiente (PDF)