ZZZ_Archivio

Documento di trasporto: quando serve ?

Il Documento di trasporto (Ddt) costituisce un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni da parte di soggetti Iva.

Tale documento viene utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia l’intenzione di avvalersi della fatturazione differita prevista dall’art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 o al fine di documentare la movimentazione dei beni, a titolo traslativo o non.

I beni viaggianti, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da documento accompagnatorio. Sono state, infatti, abrogate le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria) contenute nel D.P.R. 627/1978, che persiste, tuttavia, con riferimento a taluni beni (es. tabacchi e fiammiferi). L’utilizzo del documento di trasporto rimane, tuttavia, fondamentale laddove si voglia usufruire di talune opportunità che il sistema Iva offre.

Vediamone gli aspetti fondamentali

Il Documento di trasporto deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni (art. 1 co. 3 DPR 472/1996):

  • data e numero;
  • generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione (cedente, cessionario, eventuale impresa incaricata del trasporto);
  • descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti. L’indicazione della quantità degli stessi può essere eseguita in cifre, senza che sia necessario riportarla in lettere.

Con riferimento, in particolare, alle informazioni concernenti le generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione, devono indicarsi ditta, denominazione o ragione sociale (nome e cognome se si tratta di persone fisiche), residenza o domicilio degli stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti) e, relativamente all’emittente, numero di partita Iva.

Sul documento devono essere, inoltre, riportate le generalità dell’eventuale soggetto terzo inca­ricato del trasporto, indicando i dati dell’impresa incaricata (non, invece, dell’individuo che esegue materialmente il trasporto).

Allorché, poi, siano coinvolti nel trasporto più vettori nell’ambito dell’intera tratta devono essere indicate almeno le generalità del primo incaricato del trasporto, il quale non è, tuttavia, tenuto ad effettuare ulteriori annotazioni.

Per quanto concerne, poi, l’emissione del Ddt, quest’ultimo viene rilasciato almeno in duplice esemplare (ulteriori copie del documento possono poi essere predisposte per gli altri soggetti coinvolti), uno per il cedente ed uno per il cessionario, ed in forma libera (senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato), prima dell’inizio del trasporto o della consegna (lo stesso può essere emesso anche in formato elettronico).

Va, tuttavia, evidenziato che i beni viaggianti non devono necessariamente essere «scortati» dal Ddt dal momento che quest’ultimo può essere inviato anche separatamente, tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure mediante strumenti elettronici, purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno di consegna.

Il Ddt è inoltre soggetto agli obblighi di conservazione previsti dall’art. 39, co. 3, D.P.R. 633/1972 (lo stesso deve essere, inoltre, registrato sia dall’emittente che dal destinatario dei beni – C.M. 225/1996).

Al Ddt è equiparato, infine, qualsiasi altro documento (lettura di vettura, ecc.), purché contenga tutte le informazioni sopra elencate.

Sono, altresì, idonei a tale scopo anche i documenti postali (C.M. 249/1996), nonché lo scontrino e la ricevuta fiscale, sempre che, naturalmente, questi ultimi vengano opportunamente integrati in modo che siano presenti gli elementi richiesti dalla normativa.

Fatturazione differita

Attraverso il documento di trasporto, è possibile emettere fattura nel mese successivo (entro il 15° giorno) a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando, tuttavia, che il momento di esigibilità dell’imposta viene a coincidere comunque con quello di effettuazione dell’operazione.

Più esattamente, il differimento della fatturazione avviene sulla base di un Ddt, o comunque di un altro documento idoneo ad individuare gli autori dell’operazione ed avente le caratteristiche sopra descritte e contenute nel D.P.R. 472/1996, ed interessa tutte le cessioni di beni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

La fatturazione differita può, inoltre, essere utilizzata anche in relazione ad una sola cessione nel mese solare documentata con Ddt (C.M. 18/E/2014).

Per quanto concerne, poi, la compilazione della fattura differita, devono essere riportati gli estremi del documento rilasciato dal quale risulta l’operazione, indicando, altresì, data e numero dello stesso.

Tuttavia, laddove per esigenze dell’azienda la data di compilazione del Ddt e quella di consegna dei beni non coincidano, sulla fattura potrà riportarsi esclusivamente la data di formazione del documento di trasporto, anche se sul Ddt emesso va comunque indicata anche la diversa data di consegna o di spedizione.

Inoltre, nel particolare caso in cui il cedente invii i beni per alcune lavorazioni ad una impresa terza la quale, successivamente, provvederà diretta­mente all’invio della merce al cessionario, l’impresa che effettua le lavorazioni, per poter usufruire della fatturazione differita con riferimento alla cessione dei beni, deve emettere un Ddt, relativo alla movimentazione dall’impresa terza al cessionario che contenga gli elementi identificativi di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione (impresa terza, cedente, cessionario).

Il documento emesso, infine, deve essere registrato entro il termine di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

Versamento di acconti

Nell’ipotesi di versamento di acconti, il pagamento, totale o parziale, avvenuto contestualmente all’emissione del Ddt non fa venire meno la facoltà di usufruire della fatturazione differita.

Tuttavia, laddove il pagamento avvenga anteriormente all’emissione del Documento di trasporto, il cedente è tenuto, entro lo stesso giorno dell’incasso, ad emettere la relativa fattura «immediata».

Movimentazione di beni non a titolo traslativo

Nel caso di movimentazione di beni a titolo non traslativo (deposito o comodato, lavorazione, prova, ecc.), l’utilizzo del Documento di trasporto consente di superare le presunzioni di acquisto o di vendita di cui al D.P.R. 441/1997.

Nelle ipotesi di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, ai sensi dell’art. 1, co. 5, D.P.R. 441/1997 , la presunzione non opera, infatti, laddove la suddetta consegna risulti, tra le altre ipotesi, dal Documento di trasporto, previsto dall’art. 1, co. 3, D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato dall’emittente e integrato con la relativa causale o con altro valido documento di consegna.

Trattandosi di un onere e non di un obbligo per il soggetto interessato, l’emissione del Ddt può avvenire, in questa ipotesi, in qualsiasi momento, non essendo previsto alcun termine per il rilascio del documento.

Per poter assolvere alla propria finalità, infine, il Ddt deve contenere l’espres­sa indicazione della causale non traslativa del trasporto.

Operazioni con l’estero

Anche per le operazioni con l’estero, il Documento di trasporto può essere utilizzato dagli operatori economici sia allo scopo di avvalersi, nei casi consentiti, della fatturazione differita sia come mezzo di prova dell’avvenuta o della mancata effettuazione dell’operazione.

Cessioni intracomunitarie

Congiuntamente ai documenti fiscali emessi per questo tipo di operazione, il Documento di trasporto costituisce un mezzo di prova idoneo al fine di dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitariee, più esattamente, l’invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini Iva in un altro Stato membro; tale prova può, inoltre, essere fornita anche in un momento successivo, salvo che sussistano profili di abuso (Corte di Giustizia Ce, causa C-146/2005).

Spetta, infatti, al fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dal momento che l’onere della prova del diritto di fruire di una deroga o di un’esenzione fiscale grava su colui che chiede di fruire di tale diritto.

Tuttavia, sia nella Direttiva 2006/112/Ce che nella normativa nazionale manca una norma che disponga alcunché circa la forma e la tipologia della prova da fornire da parte del cedente al fine di dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro.

In tale contesto, chiarimenti al riguardo sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che l’esibizione del Documento di trasporto, anche elettronico (R.M. 19/E/2013), da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario, firmato, oltre che dal vettore e dal cedente, anche dal cliente destinatario finale, può costituire, in alternativa anche ad altri (es. lettera di vettura), prova idonea dell’uscita del bene dal territorio dello Stato (R.M. 345/E/2007).

Insieme al Ddt, il cedente è, infatti, tenuto a conservare anche altri documenti, quali gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat), le fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie, i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria(R.M. 345/E/2007).

Nel caso in cui, poi, il cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto e non sia in grado, pertanto, di reperire il documento relativo, la prova del trasferimento del bene può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un altro Stato membro (cfr. R.M. 477/E/2008).

In definitiva, la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deve essere fornita da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente (R.M. 71/E/2014).

Movimentazione di merci a titolo non oneroso

Il Documento di trasporto costituisce titolo di prova dell’operazione effettuata anche nell’ipotesi di movimentazione di merci a titolo non oneroso verso Paesi aderenti alla Unione europea per la quale non è prevista la compilazione di modelli Intrastat; ciò avviene, ad esempio, nel caso di invio di beni in altro Paese Ue per essere esposti nel corso di una fiera, di una mostra o di una manifestazione con le stesse caratteristiche, nel qual caso l’azienda dovrà emettere il Ddt riportando la causale «esposizione in fiera».

Esportazioni

In linea generale, non è consentita l’emissione del Ddt ai fini della fatturazione differita; ciò in quanto per il compimento dell’operazione doganale di esportazione è sempre necessaria l’esibizione della fattura immediata, salvo casi particolari.

Ciò nondimeno, vi sono, appunto, delle specifiche situazioni in cui, essendo coinvolti più di due soggetti, tale modalità di fatturazione diviene realizzabile, anche se, naturalmente, soltanto in capo al soggetto che non è tenuto a presentarsi direttamente in Dogana.

Si tratta delle ipotesi in cui più soggetti siano interessati di fatto all’operazione di esportazione e tutti debbano poter fornire la prova dell’effettiva uscita della merce dal territorio della Ue (R.M. 108/1998).

Nei casi di esportazioni tramite commissionario ed esportazioni triangolari, infatti, il committente delle esportazioni mediante commissionario e il primo cedente delle esportazioni triangolari hanno la possibilità di usufruire della cd. «fatturazione differita», previa emissione del Documento di trasporto.

Va tuttavia, evidenziato che con il nuovo Codice doganale (Regolamento Ue 952/2013), in vigore dall’1.5.2016, l’allegazione dei documenti di accompagnamento, compresa, quindi, anche la fattura, alla dichiarazione doganale non è più obbligatoria, fermo restando, tuttavia, che gli stessi devono essere comunque in possesso del dichiarante e a disposizione dell’autorità doganale nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in Dogana.

Allo stesso tempo, per le cessioni all’esportazione non è più obbligatorio far scortare i beni viaggianti da un documento accompagnatorio (fattura o bolla di accompagnamento).

Tuttavia, anche per queste operazioni, l’utilizzo di un Documento di trasporto può avere per il cedente la sua rilevanza dal punto di vista civilistico e gestionale come prova idonea dell’avvenuta esporta­zione.

Infine, in caso di esportazione definitiva senza passaggio della proprietà con importazione successiva, il Ddt può essere emesso, con la causale «conto lavoro», ai fini del superamento della presunzione di cessione contenuta nel D.P.R. 441/1997 e senza che sia necessario annotare tale documento in apposito registro tenuto e conservato, ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 633/1972, essendo sufficiente la sua conservazione ai sensi dello stesso articolo.

Cessioni verso operatori di San Marino

Il soggetto passivo nazionale che invia i beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino è ancora obbligato, in virtù dello scambio di note che i due Stati hanno sottoscritto in data 21.12.1972, ad emettere un Documento di trasporto o di consegna. Conseguentemente, il cedente nazionale deve emettere un documento di trasporto (con indicazione della relativa causale), con tutti gli elementi previsti dal D.P.R. 472/1996, in tre esemplari, due dei quali devono scortare i beni, per essere poi esibiti, per i necessari riscontri, all’Ufficio tributario di San Marino all’entrata del territorio dell’omonima Repubblica; l’altro esemplare, invece, deve restare in possesso dell’emittente.

Vuoi parlare con un esperto gratuitamente sul DDT e su quando serve?