1 luglio 2015 – Importanti novità per gli antennisti-elettronici

È innegabile che stiamo vivendo un periodo (purtroppo lungo) di crisi di vario tipo, crisi che coinvolgono molti aspetti della nostra vita, al punto da far emergere chiara la necessità di un radicale cambiamento anche di “abitudini”.

Per noi antennisti-elettronici, un cambiamento è favorito dalle novità legislative.

Infatti, il settore impiantistico che si occupa di comunicazioni elettroniche, cioè gli installatori e/o manutentori di “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere”, (gli impianti di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera b), del D.M. 37/08), il 2015 si prospetta un periodo ricco di novità che potranno contribuire in modo significativo alla introduzione di “cambiamenti importanti”.

Le novità sono state introdotte dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) già convertito in legge (L. 11 novembre 2014, n. 164).

Con il provvedimento, vengono introdotte nuove: Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici dalla data del 1° luglio 2015.

Il cambiamento coinvolge pesantemente anche tutto il settore delle costruzioni poiché, con la modifica del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 , i progettisti edili dovranno progettare edifici nuovi dotati di “un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”. Tali caratteristiche dovranno essere presenti anche negli edifici sottoposti ad interventi per “opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c ” dello stesso DPR 380/01.

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2015, tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a interventi di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 (del DPR 380/01) dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso, cioè di un “punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.”

Per agevolare l’acquirente nella scelta, il legislatore riconosce inoltre la possibilità di identificare con una etichetta, gli edifici equipaggiati della infrastruttura costituita da spazi installativi, impianti passivi in fibra ottica e punto di accesso (in realtà sono due i punti da accesso: dal tetto e dal sottosuolo).

La figura individuata come autorizzata a rilasciare l’etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”, è un “tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37”, cioè anche gli installatori antennisti-elettronici.

Dunque gli edifici dovranno essere dotati di infrastrutture progettate e realizzate: “secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3”:

  • spazi installativi: cavedi, cavidotti, scatole e tubi per rendere agevole le installazioni di impianti di comunicazione elettronica, cioè servizi a larga banda disponibili sui diversi mezzi trasmissivi: cavi in rame, cavi a fibra ottica, antenne terrestri, satellitari, ecc.
  • predisposizioni in fibra ottica: infrastruttura passiva costituita tante fibre ottiche quante sono le unità immobiliari dell’edificio. Meglio se con cavi multifibre, collegate ad un apparato disposto in un punto di accesso all’edificio, una sorta di “punto di consegna” dei servizi a banda ultra larga.
  • punto di accesso: costituito da uno o più spazio/i fisico/i o un locale tecnico dove possono trovare posto i dispositivi anche di diversi operatori, necessari per la gestione dei segnali (provenienti sia via etere, sia dal sottosuolo, ancorché su diversi mezzi trasmissivi) che dovranno essere distribuiti alle diverse unità immobiliari che li richiederanno.
Figura 1 Infrastruttura fisica passiva multiservizio per le comunicazioni elettroniche con evidenziati i punti di accesso all’edificio.
Figura 1 Infrastruttura fisica passiva multiservizio per le comunicazioni elettroniche con evidenziati i punti di accesso all’edificio.

 

L’applicazione delle prescrizioni introdotte dal legislatore, se applicate nel rispetto delle indicazioni presenti nelle Guide CEI richiamate, potranno assicurare:

  1. una riduzione dei costi per la installazione di impianti di comunicazione elettronica;
  2. l’applicazione del diritto di accesso alle comunicazioni senza limitazioni di sorta per il cittadino;
  3. una migliore classificazione dell’immobile ai fini della vendita o locazione;
  4. una riduzione dei costi per la sicurezza relativa agli interventi dei tecnici per manutenzioni/integrazioni/ampliamenti degli impianti;
  5. il rispetto delle prestazioni energetiche (isolamento termico e/o acustico ) dell’edificio, sia nella zona del tetto predisposta per le antenne, sia nella zona alla base dell’edificio per gli accessi dal suolo pubblico.

Per fornire ai progettisti e agli operatori edili, nonché agli installatori di impianti per le comunicazioni elettroniche negli edifici, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la Guida CEI 306-22 che costituisce una sorta di compendio delle quattro Guide indicate dalla legge come riferimento tecnico.

Ora si tratta di applicare il dettato legislativo. Per ottenere i migliori risultati e fare in modo che si traducano in vantaggi per tutti, sarà indispensabile la sensibilizzazione di tutte le parti interessate, dalle imprese di costruzione, agli ordini e albi professionali (Architetti, Ingegneri, Periti, Geometri), le Associazioni degli amministratori di condominio, i consumatori e l’ANCI (per il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali).

A prescindere da tutto ciò, invito tutti gli installatori, in possesso dei requisiti necessari, a contattare Confartigianato per ottenere tutte le informazioni necessarie per affrontare “preparati” il nuovo che avanza. L’Antennista-Elettronico di Confartigianato dovrà essere preparato anche per le installazioni e manutenzioni di impianti in fibra ottica.

Claudio Pavan
Presidente Confartigianato Antennisti ed Elettronici

Dal sito www.portale impianti.it


Allegato: testo integrale dell’articolo 135-bis, del DPR 380/01 come risulta dalle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 85) entrata in vigore il 12/11/2014.

 

D.L 164/2014, Art. 6-ter. – (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica). –

Comma 2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 e’ aggiunto il seguente:

“Art. 135-bis. – (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici). –

  1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta e’ rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3″».